Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 38271/2014
I giudici della Suprema Corte hanno accolto il ricorso di un uomo, condannato in primo e secondo grado per il reato di violenza sessuale ai danni della nipote, minore degli anni 10. Gli aspetti di rilievo rintracciabili in questa pronuncia sono numerosi. La Corte segnala che con un soggetto in età evolutiva sarebbe opportuno, benché non normativamente imposto, che, in assenza di particolari esigenze di segretezza delle indagini, il pubblico ministero disponesse l’accertamento ai sensi dell’art. 360 c.p.p. in tema di accertamenti tecnici non ripetibili o attraverso l’incidente probatorio: questo perché da un lato un bambino in fase evolutiva modifica rapidamente le strutture mobili della sua personalità, dall’altro perché ciò consentirebbe di evitare una duplice analisi. La Corte precisa altresì che è un errore ritenere che i piccoli testimoni non mentono mai: i bambini ricorrono alla menzogna, seppure con modalità, competenze e intenti diversi dagli adulti; la difficoltà è relativa all’identificazione di tale atteggiamento, perché se quanto narrato risulta plausibile, non esiste alcun indicatore in grado di stabilire che sta mentendo. I giudici riflettono sul fatto che spesso il bambino, nel tempo, amplifica il narrato e descrive condotte bizzarre; d’altra parte i genitori sono portati ad interpretare in chiave sessuale episodi neutri. I giudici stessi, talvolta, rischiano di incappare nell’errore cognitivo della visione a tunnel, tale per cui a partire dalla convinzione che un dato evento sia accaduto, non considerano gli elementi che lo disconfermano. Concludono puntualizzando sull’implausibilità che i genitori non si siano accorti degli eventi traumatici che per anni la bambina avrebbe subito, e nemmeno degli esiti fisici che avrebbe necessariamente dovuto riportare: in particolare, la Corte precisa che non si può credere che episodi fisicamente e psicologicamente traumatici si siano verificati e ritenere ininfluente la mancanza di loro riscontri.
Fonte: PsicologiaGiuridica.com

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