Il solo fatto che una donna si trovi in una condizione di ritardo mentale, non basta per affermare che non c’è stato un valido consenso all’atto sessuale
Il ritardo mentale, sia pur di grado medio, non inibisce di per sé un valido consenso all’atto sessuale.
Cassazione Penale sez. III n. 18513/15
Consulta anche la Sentenza del 2014
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