Cassazione Penale, Sez. III, sentenza n. 9135/16 Pres. Squassoni, Rel. Gentili
Invero, con una citatissima sentenza delle Sezioni unite penale, questa Corte ha chiarito che le regole dettate dall’art. 192, comma 3, c.p.p., non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato (Corte di Cassazione, Sezioni unite penali, 24 ottobre 2012, n. 41461); in tale occasione, tuttavia, la Corte ha avuto cura di precisare che, affinché possa affermarsi la penale responsabilità dell’imputato è, però necessario che l’Autorità Giudiziaria provveda ad una accurata previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.
Sulla aspecificità degli indicatori di abuso sessuale:
Così la Corte di merito ha illogicamente ritenuto indicativi di un disagio connesso a possibili abusi sessuali i malesseri fisici manifestati dalla minore in ambiente scolastico, senza però tenere conto del fatto che gli stessi si evidenziavano non solamente in occasioni, quali il corso sulla sessualità, che in qualche modo potevano essere messe in correlazione con gli abusi ipoteticamente patiti, ma anche in occasione di impegnative prove scolastiche, sicché gli stessi appaiono essere piuttosto indice di un’emotività spiccata, tale da coinvolgere, in presenza di fattori di stress, quale che ne potesse essere l’origine, anche la componente fisica della persona e non solo quella psicologica.
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