Corte di Cassazione sezione II civile sentenza 11 agosto 2016, n. 17032
Va quindi affermato, ribadendo il consolidato orientamento di questa Corte, che la nullita’ della consulenza tecnica d’ufficio, derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali o attinente alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni stesse, avendo carattere relativo, resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l’udienza di mero rinvio della causa, sia pure sul dichiarato presupposto della pendenza tra le parti di trattative di bonario componimento, poiche’ la denuncia di detto inadempimento formale non richiede l’effettiva conoscenza del contenuto dell’elaborato del consulente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1744 del 24/01/2013; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22843 del 25/10/2006).
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