Cassazione Sez. III Civile, sentenza n. 18313/15
Correttamente la Corte di merito ha ritenuto che la responsabilità civile per fatto illecito del C.T.U. è disciplinata dall’art. 64 c.p.c., secondo cui é il predetto ausiliare del giudice che deve risarcire i danni che ha cagionato alle parti con la sua condotta colposa mentre il Ministero della Giustizia non può rispondere di tale condotta né è garante delle obbligazioni risarcitorie di questi.
Ed invero il C.T.U. svolge, nell’ambito del processo, una pubblica funzione quale ausiliare del giudice, nell’interesse generale e superiore della giustizia, con responsabilità oltre che
penale e disciplinare, anche civile, la quale importa, per lo stesso, l’obbligo di risarcire il danno che abbia cagionato in violazione dei doveri connessi all’ufficio (Cass. 25 maggio 1973, n. 1545; Cass. 21 ottobre 1992, n. 11474), precisandosi che lo stesso non esercita funzioni giudiziarie in senso tipico (Cass. 8 maggio 2008, n. 11229; Cass. 5 agosto 2010, n. 18170), sicché, essendo stata proposta dagli attori, nella specie, per quanto si è già detto, azione di responsabilità diretta nei confronti del solo C.T.U. per l’attività da questi svolta, di tanto non può rispondere il Ministero della Giustizia.
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