Cassazione , Sez VI Civile, sentenza n. 20107/16, Pres. Dogliotti, Rel. Bisogni
In particolare la motivazione riferisce, riportando brandi delle relazioni dei servizi sociali che M per giustificare questa indisponibilità assume “di sentirsi ferita dalla poca attenzione dedicatale dal padre che, in questi anni, si è limitato a mandarle alcuni sms e a farle sporadiche telefonate” e ritiene che “un riavvicinamento potrà avvenire solo su basi spontanee e non perché dettato da tribunali e servizi sociali” ma perché reso possibile “da una prova di interesse sincero e amorevole” da parte del padre.
Iscriviti alla Newsletter via WhatsApp