Cassazione, Sez. VI, ordinanza n. 14983, 20 luglio 2016, Pres. Dogliotti, Rel. Acierno
“Il secondo motivo è manifestamente infondato: nel provvedimento impugnato si dà infatti ampio conto delle ragioni per le quali il consulente tecnico e la Corte d’Appello hanno ritenuto di disattendere talune richieste di approfondimento diagnostico dei consulenti di parte, ed, infine non viene neanche dedotto come la partecipazione alle “valutazioni testistiche” avrebbe potuto modificare le conclusioni della consulenza d’ufficio, peraltro complessivamente eseguite, con la conseguenza che la dedotta violazione del principio del contraddittorio è da escludersi
 

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