Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 12647 del 1 febbraio 2006, dep. 11 aprile 2006; Pres. Papadia – Est. Franco – P.M. Fraticelli.
Artt. 81, 609 bis e 609 ter co. 2 c.p.; artt. 228, co. 3, 392 co. 1 bis e 398 co. 5 bis c.p.p.
Prova penale – consulenza tecnica – fattispecie in tema di reati sessuali in danno di minori – dichiarazioni della vittima al consulente tecnico del pubblico ministero – utilizzabilità dibattimentale – esclusione.
Le dichiarazioni rese da minori vittime di reati sessuali al consulente tecnico del pubblico ministero sono utilizzabili solo ai fini delle conclusioni dell’incarico di consulenza – volta a verificare la credibilità dei testi in vista dell’esame protetto –, ma non possono essere utilizzate dal giudice quali dichiarazioni testimoniali ai fini della ricostruzione del fatto, giusto il divieto di cui all’art. 228, co. 3 c.p.p. ed il disposto degli artt. 392 co. 1 bis e 398 co. 5 bis c.p.p.
Prova penale – perizia – poteri del giudice – scostamento dalle conclusioni del perito – condizioni.
Il giudice di merito, qualora si discosti dalle valutazioni espresse dal perito, è tenuto a fornire un’adeguata e rigorosa motivazione, indicando le ragioni scientifiche e fattuali che lo hanno indotto a non condividere dette valutazioni. La fattispecie, oggetto della pronuncia sottoposta al vaglio di legittimità della Suprema Corte, era relativa al reato di violenza sessuale nei confronti di persona minore degli anni dieci, di cui agli artt. 609 bis e 609 ter co. 2 c.p., commesso in danno di due soggetti rispettivamente di cinque e sei anni. Il procedimento di primo grado, si era concluso con la condanna dell’imputato, zio dei due bambini, ritenuto colpevole di aver costretto e indotto i nipoti a subire atti sessuali, consistiti in baci, toccamenti nelle parti intime e, solo per il maggiore, nell’inserimento di dito nello sfintere. La sentenza era stata, poi, confermata in appello. La Corte di Cassazione, a seguito di ricorso del condannato, cassava la sentenza di appello, soffermandosi principalmente su due aspetti costituenti il fulcro della presente pronuncia. Veniva anzitutto sollevata dal ricorrente la questione dell’inutilizzabilità come testimonianze del contenuto delle dichiarazioni rese dai bambini al consulente tecnico del Pubblico Ministero. In fase di indagini preliminari, infatti, il P.M., allo scopo di verificare la credibilità dei minori, anche in vista di un eventuale esame protetto, aveva nominato un proprio consulente tecnico, il quale aveva esaminato i bambini, facendosi raccontare quanto loro capitato. Sul punto, la Corte ribadisce, in primo luogo, come la disposizione di una consulenza psicologica per valutare la credibilità dei bambini sia un atto del tutto legittimo ed anzi assai opportuno da parte del P.M. Parimenti del tutto pacifica è l’utilizzabilità da parte dell’organo giudicante (sia esso di primo o di secondo grado) dei risultati di una consulenza di parte. Le risultanze così ottenute, infatti, non divengono inutilizzabili per il solo fatto che in un momento successivo i minori siano sentiti nella maniera più appropriata, prescritta dal codice (artt. 392 co. 1 bis e 398 co. 5 bis c.p.p.), oppure perché su di essi e sulla loro attendibilità sia disposta una perizia psicologica (nella fattispecie furono effettuate entrambe le attività). L’utilizzabilità da parte dell’organo giudicante dei risultati di una consulenza psicologica, tuttavia, si ferma alla valutazione formulata dal consulente sulla credibilità dei bambini e non può essere estesa anche alle dichiarazioni rilasciate dagli stessi in sede di colloquio con il consulente tecnico di parte. Tali dichiarazioni possono essere utilizzate da questo solo al fine della sua valutazione diagnostica, ma non anche dal Giudice come dichiarazioni testimoniali delle parti offese, idonee ad essere poste a fondamento probatorio della ricostruzione dei fatti in contestazione. La possibilità di una loro utilizzazione, infatti, si pone in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di prova tecnica e di assunzione delle testimonianze dei minori vittime di reati sessuali. Vi è incompatibilità, anzitutto, in forza del divieto posto dall’art. 228 co. 3 c.p.p., il quale dispone che, “Qualora ai fini dello svolgimento dell’incarico, il perito richieda notizie all’imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell’accertamento peritale”. Ne consegue che le dichiarazioni rese al perito possono legittimamente influire sul giudizio tecnico da questi formulato, ma non possono essere valutate autonomamente dal giudice né utilizzate dalle parti per eventuali contestazioni. Se questo divieto è previsto per le dichiarazioni raccolte dal perito, conclude la Corte, tanto più deve trovare applicazione nel caso in cui le dichiarazioni in questione siano rese non al perito ma al consulente di una delle parti processuali al di fuori di una perizia. I colloqui clinici, limitati alla mera valutazione diagnostica della credibilità, da un punto di vista psicologico, dei bambini, inoltre, in nessun caso possono costituire una prova testimoniale, poiché tale prova deve essere assunta con le forme dell’audizione protetta in sede di incidente probatorio, così come prescritto dall’art. 392 co. 1 bis c.p.p. Il legislatore ha, infatti, previsto una regolamentazione precisa in questa delicata materia, al fine di evitare al minore vittima di abusi sessuali il trauma di audizioni ripetute, consentendo al contempo la non dispersione della prova ed il controllo rigoroso da parte del giudice sulle modalità della sua assunzione, imponendogli, con l’art. 398 co. 5 bis, c.p.p., di individuare le modalità più opportune per procedere all’assunzione testimoniale. Nel caso di specie, infine, l’inutilizzabilità deriva anche dal fatto che le dichiarazioni rese dai minori al consulente del P.M. non vennero né registrate né verbalizzate, sicché le parti non hanno potuto avere contezza del loro integrale contenuto. L’elaborato del consulente tecnico di parte, infatti, non riportava fedelmente ed integralmente quanto narrato dai bambini, ma soltanto quanto questi riteneva utile ai fini del suo elaborato. In secondo luogo, la Corte di Cassazione rilevava come il giudice d’appello avesse formulato una valutazione (relativa essenzialmente all’esistenza di indizi clinici di abuso sessuale) diversa dalle conclusioni a cui era giunto il perito, facendone una prova d’accusa, o comunque un elemento di conferma dell’accusa, senza però indicare la massima di esperienza o di estrazione scientifica, di riferimento, pur in presenza di un preciso apporto peritale. Ora, è vero che in tema di valutazione delle indagini peritali il giudice del merito può fare legittimamente propria, allorché gli sia richiesto dalla natura della questione, l’una piuttosto che l’altra tesi scientifica, ma ciò sempre purché dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi che ha creduto di non condividere (cfr. Cass. pen., sez. IV, 5 giugno 1997, n. 209675). Nella fattispecie, il giudice d’appello ha, in definitiva, applicato proprie regole di indagine psicologica, non aventi valore di certezza scientifica perché non validate dalla perizia di ufficio e ciò senza fornire alcune motivazioni sulle ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del perito. Tale condotta è preclusa all’organo giudicante, il quale deve indicare il criterio scientifico idoneo a supportare la scelta adottata, non potendo omettere di esplicitare i presupposti teorico-scientifici dell’argomentazione adottata. Diversamente si porrebbe in contrasto il principio secondo cui non è consentito al Giudice rinunciare all’apporto del perito per avvalersi direttamente di proprie, personali, specifiche competenze scientifiche e tecniche, perché ciò toglierebbe alla parte il diritto di intervenire a mezzo dei suoi consulenti tecnici e quindi di incidere sull’iter di acquisizione della prova e di esaminare e contrastare eventualmente, prima della decisione, la prova a sé sfavorevole (cfr. Cass. pen., sez. V, 15 giugno 1999, n. 214295).

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By Published On: 30 Dicembre 2013Categories: Sentenze Cassazione0 Comments on Utilizzabilità dichiarazioni del minore al CTPTags: Last Updated: 30 Dicembre 2013

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