Attualmente in Italia vi è una confusione generale in tema di separazioni e affidamento.
La stragrande maggioranza delle CTU disposte in quest’ambito hanno come quesito peritale quello sulla valutazione dell’idoneità genitoriale, cioè le capacità genitoriali, cioè la valutazione della personalità dei genitori.
E’ un sistema distorto che provoca non poca confusione e, di conseguenza, risposte giudiziali poco adeguate ed efficaci nell’interesse del figlio.
Un esperimento: andiamo su questo link e proviamo, con la funzione “cerca”, a trovare nel testo di legge le parole “capacità” o “personalità” relativamente ai genitori. Non si trovano da nessuna parte.
Semplicemente, nei contenziosi civili relativi alla separazione e affidamento, la legge non prevede una valutazione sulla personalità dei genitori.
Al contrario, la valutazione della personalità dei genitori è giustamente prevista nella legge sull’adozione e affidamento (art. 6 L. 184/83)
L’art. 316 c.c. recita:[…] Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio. […]
Il genitore più idoneo a curare l’interesse del minore non significa il genitore più idoneo da un punto di vista delle caratteristiche di personalità.
Ma quali sono gli interessi del minore? Ci viene in soccorso l’art. 337-ter c.c.:
Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Alla luce di queste sintetiche osservazioni, appare chiaro che nelle CTU in tema di separazione e affidamento non è necessario, anzi appare del tutto fuorviante, effettuare una valutazione sulla personalità dei genitori, includendo anche la somministrazione di test psicologici.
Ciò che il CTU dovrebbe valutare è se e come i diritti del figlio siano tutelati dai genitori che è un’attività istruttoria del tutto scollegata dalle caratteristiche di personalità dei periziandi.
Ciò che potrebbe essere utile è una valutazione dello stato di salute del figlio nel caso di specie, ma non la valutazione della sua personalità in generale.
Alla luce di ciò, propongo un nuovo quesito peritale incentrato sull’interesse del figlio e non su quello dei genitori:
Valuti il CTU le dinamiche relazionali dei soggetti coinvolti e i comportamenti eventualmente contrari al diritto della persona minore d’età di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Suggerisca l’adozione dei provvedimenti relativi alla persona minore d’età con esclusivo riferimento al suo interesse e nel pieno rispetto della sua dignità.
Siamo solo all’inizio di una rivoluzione culturale su questo spinoso tema.
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