E’ stato da poco pubblicato il decreto n. 1990/18 (luglio) del Tribunale per i minorenni di Brescia in cui una figlia di 16 anni, a causa di una condizione di alienazione parentale, viene allontanata dalla figura alienante paterna per essere trasferita in una struttura protetta per persone minori d’età.
Il procedimento trattato dal Tribunale per i minorenni di Brescia appare una collezione di tutto ciò che non si deve fare in questo genere di casi, ad esempio gli innumerevoli tentativi dei famigerati e misteriosi “incontri protetti” tra figlia e madre rifiutata.
Adesso il TM prende di petto il caso e stabilisce:
– che la minore venga affidata ai Servizi Sociali del comune che la collocheranno con urgenza presso idoneo contesto eterofamiliare (comunità per minori o casa famiglia)
Commento: come si pretende di trasferire ex abrupto una persona di 16 anni presso una struttura protetta? Mettete in allerta le Forze dell’Ordine e, possiamo scommetterci, il momento del trasferimento coatto verrà ripreso con il cellulare e il video diffuso su internet.
– che sia attivato in favore della minore un percorso psicoterapico
Commento: la sola psicoterapia, alla persona minorenne, non ha alcuna efficacia nei casi di alienazione parentale, specie se 16enne. Qual è l’obiettivo? Quello di farle cambiare idea sulla madre? Che tipo di approccio psicoterapico servirebbe? Servizio pubblico o privato? Quanto tempo dovrebbe durare la psicoterapia? E se dovesse fallire?
– che siano organizzati incontri vigilati tra la minore e ciascuno dei genitori e che quelli con il padre vengano sospesi ove lo stesso tenga atteggiamenti ostili nei confronti di operatori ed educatori ed ove trasmetta alla figlia messaggi destabilizzanti
Commento: cosa sono gli incontri vigilati? Chi li dovrebbe svolgere e con quale metodologia e con quali obiettivi? Nei casi di alienazione parentale qualsiasi intervento che preveda il coinvolgimento del genitore alienante sarebbe destinato al fallimento. Non ha senso allontanare la figlia per poi farla incontrare, seppur attraverso “incontri vigilati”, con il genitore alienante il quale, con ogni probabilità, continuerebbe ad esercitare, anche indirettamente, una pressione psicologica significativa nei confronti della figlia, a prescindere della vigilanza. Mentre gli “incontri vigilati” con la madre potrebbero non sortire alcun effetto sperato: la ragazza è quasi maggiorenne, continua ad incontrare il padre (in modo vigilato) e, soprattutto, non sembra previsto alcun trattamento psicologico specializzato per questo caso specifico così complesso. Infatti, a quanto pare, questi “incontri vigilati” verranno organizzati da operatori (chi?) ed educatori. In realtà, il recupero delle relazioni figlio-genitori andrebbe delegato solo ed esclusivamente a psicologi (o a medici).
– il TM prescrive al padre di intraprendere un percorso psicologico e di sostegno alla propria genitorialità ed alla madre di proseguire il sostegno psicologico
Commento: non è possibile prescrivere alcun trattamento sanitario in capo a soggetti adulti (ex art. 32 Costituzione), ma, in generale, risultano inefficaci in questo genere di casi perché manca la motivazione al cambiamento.

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