Cass. n. 4271 dei 2004 e Cass. n. 18598 del 2008:
In tema di consulenza tecnica d’ufficio, ai sensi degli artt. 194, comma secondo, c.p.c. e 90, comma primo, disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni perita”, mentre l’obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombendo alle parti l’onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi, precisandosi che, tuttavia, ove il consulente d’ufficio rinvii le operazioni a data da destinarsi e successivamente le riprenda, egli ha l’obbligo di avvertire nuovamente le parti, e l’inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza d’ufficio – peraltro relativa e, quindi, sanabile se non dedotta nella prima difesa o udienza successiva – ma solo se quella inosservanza abbia comportato in concreto un pregiudizio per il diritto di difesa.
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