Ecco il testo della proposta di legge a firma dell’Avv. Giulia Bongiorno e Michelle Hunziker attraverso la loro Associazione “Doppia Difesa” sull’Alienazione Parentale.
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PROPOSTA DI LEGGE
Disposizioni penali in tema di abuso delle relazioni familiari o di affido
Relazione
La presente proposta di legge si prefigge di superare l’attuale vuoto normativo, grazie all’introduzione di una nuova fattispecie delittuosa rubricata “Abuso delle relazioni familiari o di affido”.
La norma in questione è contenuta nell’ambito dei delitti contro l’assistenza familiare, ed è collocata subito dopo l’art. 572 c.p. che punisce i maltrattamenti contro i familiari e i conviventi.
Al di sotto di tale rubrica, si è inteso perseguire (con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni) particolari condotte di abuso dei rapporti intrafamiliari o di affido, volte a impedire l’esercizio della responsabilità genitoriale; ad esempio, ingenerando nel minore sentimenti di astio, disprezzo o rifiuto verso il genitore alienato.
Non si è inteso, però, limitare il raggio applicativo della fattispecie al solo caso dell’alienazione posta in essere dal genitore affidatario nei confronti del non affidatario; si è preferito, invece, lasciare una formulazione volutamente aperta in ragione della possibilità di punire anche quelle condotte poste in essere ai danni del minore e di uno dei genitori da parte di un altro familiare.
La fattispecie criminosa è stata strutturata in modo tale da soddisfare al meglio le esigenze di determinatezza (alla luce della declaratoria di incostituzionalità del reato di plagio), andando così a prefigurare un delitto abituale e a forma vincolata, caratterizzato da un evento significativo impedimento dell’esercizio della responsabilità genitoriale) e da un dolo selettivo. Per quanto concerne la condotta, si è voluto criminalizzare il compimento di ripetute attività denigratorie ai danni del genitore, ovvero quei comportamenti che sono atti a limitare artificiosamente i regolari contatti del genitore alienato con il minore infraquattordicenne.
La scelta di limitare il raggio di azione della fattispecie alle sole condotte che coinvolgano minori di anni quattordici si giustifica alla luce della maggiore influenzabilità di tali soggetti rispetto agli infradiciottenni (qualora si tratti di minori di anni dieci o di minori disabili, la pena è stata sensibilmente elevata allo scopo di rafforzare l’efficacia deterrente della norma penale).
La clausola di riserva (“salvo che il fatto non costituisca un più grave reato”) è peraltro volta a chiarire che il delitto in esame abbia carattere residuale rispetto a fattispecie più gravemente sanzionate, come i maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.).
È stato inoltre previsto che, se dal fatto deriva una rilevante modificazione dell’equilibrio psichico del minore, le pene devono essere aumentate: in questo caso, infatti, al danno arrecato al genitore si associa un ulteriore evento lesivo idoneo a incidere negativamente sul corretto sviluppo psicofisico del minore infraquattordicenne.
L’ipotesi base è punibile a querela. In quelle aggravate la punibilità è d’ufficio.
Art. 1
(Modifiche al codice penale)
1. Dopo l’art. 572 del codice penale è inserito il seguente articolo:
“Art. 572 bis
(Abuso delle relazioni familiari o di affido)
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, nell’ambito delle relazioni familiari o di affido, compiendo in presenza del minore infraquattordicenne ripetute attività denigratorie ai danni del genitore, ovvero limitando con altri artifizi i regolari contatti del genitore con il minore medesimo, intenzionalmente impedisce l’esercizio della responsabilità genitoriale.
Se dal fatto deriva una rilevante modificazione dell’equilibrio psichico del minore, le pene sono aumentate.
Le pene sono aumentate da un terzo alla metà, se il fatto di cui ai commi precedenti riguarda un minore di anni dieci o con disabilità ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una delle circostanze aggravanti
di cui ai precedenti commi”.
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