Civile Sent. Sez. 2 Num. 10916 Anno 2021
Presidente: GORJAN SERGIO
Relatore: PICARONI ELISA
Data pubblicazione: 26/04/2021
È consolidata, infatti, la distinzione tra le spese sostenute dal CTU per l’adempimento dell’incarico – il cui rimborso è subordinato alla documentazione e alla valutazione della relativa necessità – e le spese per attività strumentali rispetto ai quesiti posti che siano state svolte da soggetti terzi, in ordine alle quali trovano applicazione le medesime tabelle con cui è determinata la misura degli onorari del consulente (ex plurimis, Cass.11/09/2020, n. 18906; Cass. 28/02/2017, n.
5204; Cass. 11/06/2008. N. 15535; Cass. 30/03/2006, n. 7499; Cass. 29/07/2003, n. 11636; Cass. 27/08/1991, n.
9194), e ciò sul presupposto, mai in discussione, che il CTU sia previamente autorizzato dal giudice a ricorrere a terzi.
In assenza di autorizzazione del giudice, il costo dell’attività resa da terzi non è rimborsabile, a nulla rilevando che vi sia stato il consenso dei consulenti di parte e/o dei difensori delle parti.
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