Il sistema penale minorile è disciplinato dal D.P.R. del 22 settembre 1988 n. 448 che costituisce la prima ampia riforma del diritto minorile. La linea guida di riferimento di tale normativa trova le sue radici in due autorevoli documenti internazionali:

  1. Le Regole minime delle Nazioni Unite per l’Amministrazione della Giustizia Minorile o Regole di Pechino approvata nel novembre 1985
  2. Raccomandazione n.20 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa circa le reazioni sociali della delinquenza minorile approvata nel settembre 1987
  3. Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia – 20 novembre 1989

nei quali vengono ribaditi tre principi fondamentali di fatto poi costituenti la linea ideologica di riferimento del D.P.R. 448/88:

  1. il diritto del minore alle garanzie processuali
  2. la riduzione al minimo dei rischi derivanti dal contatto con il sistema giudiziario e carcerario
  3. la specializzazione degli operatori della giustizia minorile

Nel 1934 fu promulgato il Regio Decreto Legge n. 1404 convertito in Legge 27 maggio 1935 n. 835, il quale ancora era influenzato dal Positivismo e quindi da un’ottica di giustizia retribuitiva: punire e riabilitare.
L’articolo che maggiormente interessa lo psicologo giuridico è l’11:

Articolo 11 – Forme del procedimento; indagini sulla personalità del minore.
Nei procedimenti a carico dei minori, speciali ricerche devono essere rivolte ad accertare i precedenti personali e familiari dell’imputato, sotto l’aspetto fisico, psichico, morale e ambientale.
Il pubblico ministero, il tribunale e la sezione della corte d’appello possono assumere informazioni e sentire pareri di tecnici senza alcuna formalità di procedura, quando si tratta di determinare la personalità del minore e le cause della sua irregolare condotta

Mentre l’Art. 9 del DPR 448/88 cita:

Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenni fine di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché dispone le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili
Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità

In apparenza sono molto simili, ma fondamentalmente diversi. L’art. 9 inserisce i termini “risorse personali”, “imputabilità”, “grado di responsabilità”.
Precedenti personali vs. risorse personali ovvero il passato contro il presente. Valutare i precedenti personali di una persona, specie minore, significa correre l’alto rischio di incorrere in una correlazione illusoria (Chapman, Chapman, 1969) ossia costruire per forza un nesso di causa-effetto tra un evento del passato e il comportamento hic et nunc. Scavare nel passato di una persona per trovare la causa che ha prodotto un dato evento: se quest’ultimo è negativo, si cercheranno nel passato cause negative; se è positivo, si cercheranno cause positive. Il rischio è orientare il comportamento negativo, confermando, di fatto, il suo verificarsi.
Valutare, invece, le risorse personali del minore significa basarsi sulle sue potenzialità, considerato non soggetto passivo che subisce la realtà, ma un soggetto attivo che anticipa continuamente gli effetti delle proprie azioni. Dunque, il termine “risorse personali” valuta soprattutto il presente e proietta verso il futuro: il saper essere e il saper fare del ragazzo per intervenire nel migliore dei modi.
Alcuni principi cardine del DPR 448/88:

  1. Principio della minima offensività: far entrare il minore nel circuito penale e farlo uscire il più presto possibile. Meglio se il minore non entri proprio. Questo concetto è fondamentale per evitare stigmatizzazioni e la cosiddetta “vittimizzazione secondaria”. Il minore meno transita all’interno del circuito penale, maggiore è la possibilità di evitare la destrutturazione della sua personalità e la compromissione della sua vita familiare e sociale, in altri termini evitare l’interrompersi del processi educativi in atto
  2. Attitudine responsabilizzante: il minore deve agire all’interno dell’iter penale da protagonista e non da soggetto passivo. Deve comprendere ciò che gli sta accadendo e, addirittura, ha la facoltà di effettuare delle scelte

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By Published On: 17 Gennaio 2011Categories: Processo Penale Minorile0 Comments on DPR 448/88Tags: , Last Updated: 17 Gennaio 2011

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