Con una decisione innovativa del Tribunale di Milano, nasce l’affidamento (super) esclusivo del minore.
L’affidamento esclusivo è normato dall’art. 337-quater c.c., introdotto dal D.lgs 154/13:

Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Il Tribunale di Milano ha escluso tale concertazione in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale), rimettendo al genitore affidatario anche l’esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali. Ferma restando, ovviamente, la comune titolarità della responsabilità genitoriale.

Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore potranno essere dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

Scarica la Sentenza del Tribunale di Milano

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