Da rilevare una criticità nell‘art. 609-decies c.p. in riferimento alla testimonianza nelle vittime di procedimenti di abuso sessuale: “L’assistenza affettiva e psicologica è assicurata in ogni stato e grado del procedimento“.
Non si comprende cosa si intenda nello specifico per “assistenza” e chi debba espletarla ed in che modo.
Inoltre non è chiaro in quale momento debba avvenire questo intervento che non può essere sovrapposto a quello valutativo relativo all’ascolto del minore nella fase di raccolta della testimonianza.
La valutazione sul minore a fini giudiziari deve rimanere ben distinta e separata dalla fase del sostegno e del trattamento e che non può avere l’obiettivo della “ricostruzione dei fatti”.
Ad esclusione di interventi urgenti sul minore in cui si possa ravvisare un’ipotesi di disturbo psicopatologico (da considerarsi aspecifico rispetto al presunto abuso sessuale), la raccolta della testimonianza deve avvenire prima di un percorso di “assistenza” al fine di non inquinare i ricordi, quindi compromettere la genuinità della testimonianza.
Personale altamente specializzato dovrebbe occuparsi di questa forma di assistenza che richiede competenze specifiche anche nel campo della Psicologia Giuridica.
Inoltre la figura dell’esperto che si occupa dell’assistenza al minore dovrebbe essere incompatibile con quella di perito e ausiliario dell’Autorità Giudiziaria.

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