Articolo a cura dell’Avv. Angelo Polacco – Foro di Catanzaro[download id=”2871″] Preambolo
Il presente non ha pretesa od aspirazione di completezza, ma vuole, semplicemente, costituire la base per spunti di riflessione in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale, nei procedimenti di separazione e divorzio.
V’è da dire che, sul tema, si fronteggiano due teorie.
Per l’una, soprattutto nei primi tre anni di vita del minore, nel rapporto figlio/figlia-genitore, è sempre prevalente, a prescindere, la funzione della madre (per una sorta di cordone ombelicale inscindibile che la legherebbe inestricabilmente al figlio/figlia).
La madre avrebbe un ruolo insostituibile nella relazione genitoriale col minore, sicché il padre dovrebbe ricoprire sempre un ruolo di secondo piano. Alla madre dovrebbe essere assicurato, in ogni caso, un ruolo prevalente nella gestione della cura del minore e dei suoi interessi.
Nell’interesse del minore, pertanto, si dovrebbe riconoscere sempre la potiorità della madre nell’esercizio della funzione genitoriale e dare attuazione, nei procedimenti di separazione e divorzio, alla detta potiorità.
Per l’altra, non può esistere un aprioristico privilegio di genere in favore della madre, anche nei primi anni di vita del minore, nel rapporto figlio/figlia-genitore, posto che il minore ha certamente bisogno di tutt’e due le figure di riferimento genitoriale.
Per essa teoria, non si può prescindere dal tenere presente: che il minore è persona in fieri, per questo bisognosa di particolare cura e protezione e non in condizione di parità con l’adulto; che l’interesse del minore, ogni qualvolta entra in relazione con gli adulti (ciò vale anche per i genitori) è preminente e come tale deve essere considerato, così da fare in modo che si superi la condizione di oggettiva disparità e si realizzi una parità sostanziale nel rapporto minore-adulto; che il minore ha il diritto -coincidente con il corrispondente suo bisogno- di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e di godere dell’apporto di tutt’e due i genitori in tema di cura, educazione,istruzione ed assistenza morale; che il minore ha necessità e diritto di intrattenere rapporti significativi con i ceppi parentali di entrambi i genitori.
Opta, quindi, per la necessità dell’esame caso per caso, senza pregiudizi di sorta, nella scelta del genitore c.d. “collocatario” (brutta parola che identifica il genitore presso cui il minore dovrà risiedere e dimorare stabilmente)-(1).
Per rendere chiaro quanto sopra enunciato, si procederà, dapprima, a disamina di alcune sentenze che traducono in pratica, attraverso l’esame dei singoli casi – come avviene in ogni pronunzia giudiziaria-, le dissertazioni teoriche e la normativa di specie.
Seguirà, poi, l’esame, per assai sommi capi, dell’evoluzione sociale in tema di responsabilità genitoriale e della legislazione che ha recepito le istanze provenienti dalla società e dagli studi scientifici di settore.[download id=”2871″]  

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