Alienazione Parentale

Alienazione Parentale

Il Prof. Giovanni Battista Camerini suggerisce una serie di considerazioni da utilizzare nelle CTU nei casi in cui si riscontrasse la cara e vecchia “PAS – Sindrome di Alienazione Genitoriale” alla luce dell’uscita del nuovo DSM 5 in cui sono inserite le recenti definizioni che il Prof. Gulotta ha anticipato.
Tra i Problemi Relazionali, il DSM-V descrive i Problemi legati all’Educazione Genitoriale e, all’interno di questi, il Bambino affetto da Distress da Relazione Genitoriale (V61.29): “Questa categoria dovrebbe essere usata quando il focus dell’attenzione clinica è rappresentato dai negativi effetti della discordia nella relazione tra i genitori (per esempio alti livelli di conflittualità, di distress, o di denigrazione) su un bambino della famiglia, inclusi gli effetti sui disturbi mentali o su altre condizioni mediche nel bambino”.
Qualora la relazione tra i genitori sia contraddistinta soprattutto da un’azione di denigrazione dell’uno nei confronti dell’altro, questa condizione corrisponde alla nozione di Parental Alienation secondo la definizione di Bernet (2008) ripresa da Cavedon e Magro (2010) a partire dalla originaria teorizzazione di Gardner (1985).
Si tratta quindi, nel presente specifico caso, di indicare i comportamenti del sig./della sig.ra X coerenti con l’ipotesi in questione.
(Descrivere i comportamenti più significativi in tal senso:
– indottrinamento circa i difetti e le mancanze
– estensione delle critiche alla famiglia allargata
– coinvolgimento di altri membri della famiglia
– sollecitazione di un’alleanza
– legame simbiotico
– tentativo di sostituzione del genitore con il proprio/la propria partner
– ostacolo alle visite
– denunce infondate di molestie – …)
La condizione descritta coinvolge sia il piano giudiziario, sia quello clinico:
– sul piano giudiziario, i comportamenti in questione qualificano una violazione dei diritti relazionali dei soggetti coinvolti ed in particolare il diritto del minore alla bigenitorialità, giustificando quindi eventuali misure e provvedimenti in una prospettiva di tutela. Come ha ribadito in diverse sentenze la Corte EDU, gli “obblighi positivi” di cui si discute non si limitano al controllo a che il bambino possa incontrare il suo genitore o avere contatti con lui ma includono l’insieme delle “misure preparatorie” che permettono di raggiungere questo risultato. Per essere adeguate, le misure deputate a riavvicinare il genitore con suo figlio devono essere attuate rapidamente, perché il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui. Non deve, dunque, trattarsi di “misure stereotipate ed automatiche”.
– sul piano clinico, va rilevato quanto il DSM-V specifica a proposito dei Problemi Relazionali: “Un problema relazionale può sollecitare un’attenzione clinica in ragione del fatto che il soggetto cerca un’assistenza sanitaria o per un problema che riguarda il decorso, la prognosi o il trattamento di un disturbo mentale o di un’altra condizione medica”. Questi problemi richiedono spesso un intervento psicosociale in una prospettiva clinica e preventiva. Si rimanda a tale proposito al documento redatto dalla SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza) – maggio 2013 -: “La comunità scientifica è concorde nel ritenere che l’alienazione di un genitore non rappresenti di per sé un disturbo individuale a carico del figlio ma piuttosto un grave fattore di rischio evolutivo per lo sviluppo psicoaffettivo del minore stesso”.

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