Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 30 settembre – 3 gennaio 2017, n. 27, Pres. Dogliotti, Rel. Lamorgese
Nella giurisprudenza di questa Corte è costante l’orientamento secondo cui l’affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori (che non esclude che essi siano collocati presso uno di essi con previsione di uno specifico regime di visita con l’altro) costituisce il regime ordinario di affidamento che non è impedito dall’esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l’interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all’idoneità del genitore affidatario e all’inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell’altro genitore (v. Cass. nn. 1777 e 5108/20012, 24526/2010, 16593/2008).

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