Cassazione, ordinanza I sez. civile, n. 25339/21, Pres. Acierno, Rel. Caiazzo

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Alla luce di quanto esposto, può affermarsi che le doglianze della ricorrenti afferenti all’affidamento esclusivo del minore al padre, in quanto disposto in applicazione di i principi non aventi dignità scientifica, fondati sulla cd. PAS o sindrome dell’alienazione parentale, sono dirette sostanzialmente al riesame dei fatti, in quanto la Corte d’appello ha pronunciato senza uno specifico o aprioristico riferimento alla suddetta sindrome, ma ha dettagliatamente argomentato da una complessiva e persistente condotta della ricorrente ritenuta lesiva del principio di bigenitorialità, inquadrata nell’ambito di un lungo e graduale percorso che inizialmente, come detto, aveva visto dapprima l’affidamento del bambino ai servizi sociali, con collocamento presso la madre, per poi concludersi con il contestato affidamento esclusivo al padre una volta constatato l’atteggiamento ostinato della madre volto ad impedire all’altro genitore l’accesso al figlio.

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