Cassazione Civile, ordinanza, sez. III, n. 15747 depositata il 15.06.18, Pres. Travaglino, Rel. Fiecconi
Fonte: PsicologiaGiuridica.com
La Corte di Cassazione ha evidenziato come la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. In particolare – quanto all’asserita violazione dell’onere Corte di Cassazione – copia non ufficiale probatorio e del principio dispositivo – si rammenta che il giudice può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente); in quest’ultimo caso la consulenza può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche, risultando, in ogni caso, rimessa al potere discrezionale del giudice del merito la finale valutazione. Oltre ciò la sentenza rammenta che, ai sensi dell’art. 194 cod.proc.civ., comma 1, il consulente può assumere informazioni da terzi e procedere all’accertamento dei fatti costituenti presupposti necessari per rispondere ai quesiti postigli, sempreché si tratti di fatti accessori rientranti nell’ambito strettamente tecnico dell’incarico affidatogli e non di fatti e situazioni posti direttamente a fondamento delle domande o delle eccezioni delle parti; a mente del successivo art. 198, comma 2, cod.proc.civ, il consulente può anche, previo consenso di tutte le parti, esaminare documenti e registri non prodotti in causa.

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By Published On: 11 Luglio 2018Categories: Sentenze Cassazione0 Comments on Cassazione, CTU percipiente e deducenteTags: , Last Updated: 11 Luglio 2018

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