Penale Sent. Sez. 3 Num. 16458 Anno 2020 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 18/02/2020
 
Come condivisibilmente affermato da un precedente arresto di questa Corte non può prescindersi dal ruolo precipuo rivestito dall’organo dell’accusa e dal suo diritto/dovere di ricercare anche le prove a favore dell’indagato, come stabilito dall’art. 358 c.p.p.: “se è vero che il consulente viene nominato ed opera sulla base di una scelta sostanzialmente insindacabile del pubblico ministero, in assenza di contraddittorio e soprattutto in assenza di terzietà, è tuttavia altrettanto vero che il pubblico ministero ha per proprio obiettivo quello della ricerca della verità – concretamente raggiungibile attraverso una indagine completa in fatto e corredata da indicazioni tecnico scientifiche espressive di competenza e imparzialità – dovendosi necessariamente ritenere che il consulente dallo stesso nominato operi in sintonia con tali indicazioni” (Sez. 2, n. 42937 del 24/9/2014, non massimata). E’ del resto dallo stesso ruolo di ausiliario dell’organo che lo ha nominato che discende la qualifica di pubblico ufficiale del consulente nominato dal PM nel corso delle indagini preliminari, il cui elaborato, pur non potendo essere equiparato alla perizia disposta dal giudice del dibattimento, è pur sempre il frutto di un’attività di natura giurisdizionale che perciò non corrisponde appieno a quella del consulente tecnico della parte privata. Gli esiti degli accertamenti e delle valutazioni del consulente nominato ai sensi dell’art. 359 cod. proc. pen. rivestono perciò, proprio in ragione della funzione ricoperta dal Pubblico Ministero che, sia pur nell’ambito della dialettica processuale, non è portatore di interessi di parte, una valenza probatoria non comparabile a quella dei consulenti delle altre parti del giudizio. Discende da tali rilievi che, a fronte di apprezzamenti tecnico scientifici forniti dal consulente del PM non intrinsecamente illogici o contraddittori e in sé non inattendibili, e comunque nella specie non specificamente confutati dal consulente della difesa, il giudice non fosse tenuto, come del resto si desume dal combinato disposto degli artt. 224 e 508 cod. proc. pen., a disporre alcun accertamento peritale, del tutto inutile per l’accertamento dei fatti e per la speditezza del processo.

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