Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza del 19 settembre 2019 – 21 gennaio 2020, n. 1191, Pres. Giancola, Rel. Lamorgese
In tema di protezione dei dati personali, non costituisce violazione della relativa disciplina il loro utilizzo mediante lo svolgimento di attività processuale giacchè detta disciplina non trova applicazione in via generale per il D.Lgs. n. 193 del 2003 (cd. codice della privacy), quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell’ambito di un processo; in esso, infatti, la titolarità del trattamento spetta all’autorità giudiziaria e in tal sede vanno composte le diverse esigenze di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo.
Là dove le esigenze di tutela della riservatezza e di regolare svolgimento del processo non siano coincidenti sarà il codice di rito a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di difesa nel processo e, con le sue forme, a prevalere in quanto contenente disposizioni speciali e, benchè anteriori, non suscettibili di alcuna integrazione su quelle del predetto codice della privacy (Cass. 08/02/2011 n. 3034; in siffatta prospettiva, si vedano, ancora, tra le altre: Cass. 02/08/2012 n. 13914; Cass. 20/09/2013 n. 21612; Cass. 10/05/2018 n. 11322).
L’indicato principio, saldo nella affermazioni di principio di questa Corte di legittimità, vuole che ove il dirittoballa privacy venga fatto valere all’interno del processo, esso entra in bilanciamento con le regole proprie del primo e, tra esse, in principalità, con il diritto di difesa ed al contraddittorio per un’opera di contemperamento che resta affidata all’attività del giudice.
Quando in un giudizio avente ad oggetto l’affido di un minore e/o la definizione delle modalità di visita da parte del genitore non collocatario si contesti la distruzione, effettuata nel rispetto della normativa sulla privacy dal nominato c.t.u., dei verbali di ascolto del minore – adempimento curato per termini rispettosi della libera determinazione del primo e della spontanea espressione della sua volontà – in ragione della dedotta violazione del principio di difesa e del contraddittorio, il giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi che il giudice è tenuto ad effettuare resta soddisfatto in ragione della valorizzazione delle modalità attraverso le quali l’indagine tecnica è stata svolta.
Varranno, segnatamente, gli apprezzamenti svolti dal giudice del merito: sulla partecipazione dei tecnici di parte a tutte le operazioni peritali; sulla sottoposizione al tecnico di parte degli esiti degli accertamenti disposti dal consulente di ufficio e la conseguente formulazione delle osservazioni di parte sulle quali si è espresso il tecnico di ufficio; il tutto per una valorizzata ampia e condivisa metodologia di indagine tra tecnici di parte e d’ufficio.
Siffatta ratio spesa nell’impugnata sentenza di appello sostiene, correttamente, il rigetto della deduzione difensiva portata nel grado e, d’altra parte, essa stessa non colta con il ricorso per cassazione sortisce l’effetto di definire di quest’ultimo una ragione di inammissibilità

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