Cassazione Civile, I Sez., ordinanza n. 11170/19, Pres. Bisogni, Rel. Meloni
La Corte d’Appello ha poi dato atto che la minore, oggi ormai sedicenne, nel corso della CTU espletata dal giudice territoriale si è ripetutamente espressa nel senso di non voler intrattenere un rapporto continuativo con il padre. Per tal emotivo il giudice ha confermato la decisione di sospendere le visite tra padre e figlia, demandando ai servizi sociali il compito di monitorare la situazione e favorire la ripresa dei rapporti con il genitore.
L’orientamento non coercitivo della Corte di Appello appare correttamente motivato dall’esigenza di non imporre rapporti affettivi per loro natura incoercibili ma di favorire attraverso i servizi sociali una normalizzazione dei rapporti padre-figlia.

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