CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA LUZI c. ITALIA
(Ricorso n. 48322/17)
5 dicembre 2019
Il ricorrente non ha mai smesso di tentare di avere contatti con sua figlia dal 2010 e, nonostante la perizia che metteva in luce l’influenza nefasta della madre sulla minore e la necessità di intervenire affinché egli potesse mantenere un legame con sua figlia, le autorità non hanno trovato soluzioni. Il ricorrente ha potuto esercitare il suo diritto di visita soltanto in maniera molto limitata a causa dell’opposizione della madre della minore, e quest’ultima ha così potuto mandare a monte qualsiasi progetto di riavvicinamento previsto. Gli ammonimenti della corte d’appello non hanno avuto alcun effetto su J.B., che ha continuato a impedire al ricorrente di esercitare il suo diritto di visita.
Essa considera che i giudici interni non abbiano adottato, fin dall’inizio della separazione dei genitori, quando la minore aveva solo un anno di età, delle misure concrete e utili volte a instaurare dei contatti effettivi e hanno successivamente tollerato per circa otto anni che la madre, con il suo comportamento, impedisse che si instaurasse una vera e propria relazione tra il ricorrente e la figlia.
La Corte osserva che, nel caso di specie, di fronte all’opposizione della madre della minore che perdurava da circa 8 anni, le autorità nazionali non hanno adottato tutte le misure necessarie e che si potevano ragionevolmente esigere dalle stesse per far rispettare il diritto del ricorrente di avere contatti con sua figlia e di stabilire una relazione con lei.
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