Ministero della Salute
Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie
Massimario 2018
Decisione n. 3 del 18 gennaio 2018
18. È contrario ai principi deontologici l’aver redatto, in qualità di consulente tecnico della Procura,
una relazione in un contenzioso matrimoniale esprimendo conclusioni e valutazioni atte a
qualificare la figura paterna come affetta da turbe psichiche, senza neppure conoscere il soggetto in
questione. Ciò ove emerga, dalla lettura di detta relazione, che il sanitario estensore abbia ecceduto
nell’esprimere la valutazione di propria competenza, travalicando il proprio ruolo con
l’introduzione di commenti e osservazioni a carattere spiccatamente personale o con affermazioni
quale quella di “ritenere l’abuso sessuale altamente probabile”. Infatti, pur riconoscendo la
doverosità della segnalazione di sospetti abusi, è da ritenersi imprescindibile che la stessa emerga
da circostanze rilevate oggettivamente e non da informazioni apprese de relato da una delle parti
del rapporto, emotivamente coinvolta nella separazione dal coniuge.
Iscriviti alla Newsletter: ricevi aggiornamenti via e-mail e/o via WhatsApp