Si sente parlare tanto di affidamento super esclusivo. In poche righe, scopriamo cos’è.
L’affidamento esclusivo è normato dall’art. 337-quater c.c.
Nell’ultima parte, si legge:
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
La parte in grassetto è quella che ci interessa.
L’affidamento esclusivo, non esclude l’altro genitore dalla responsabilità condivisa relativamente alle “decisioni di maggiore interesse“, tra cui la salute.
Nel caso pratico, un genitore con affidamento esclusivo, non può assumere decisioni sulla salute del figlio (ad esempio una psicoterapia o intervento chirurgico) senza aver prima coinvolto l’altro genitore non affidatario.
L’affidamento “super esclusivo” (definizione gergale che non si trova nel Codice Civile), invece, demanda anche le “decisioni di maggiore interesse” al genitore affidatario per cui quello non affidatario, di fatto, non ha più alcun potere decisionale sul figlio.
Questa “super” responsabilità del genitore affidatario è disposta nella sentenza del Giudice.
Due esempi.
Tribunale di Cosenza
Appare infine opportuno escludere il genitore dalla partecipazione alle decisioni di maggiore interesse per i minori, in base al disposto dell’art. 337 quater c.c. […]
Tribunale di Milano
ritenuto che in via del tutto provvisoria debba invece affidarsi il minore in via esclusiva alla madre, con facoltà della stessa di assumere in via esclusiva anche le decisioni relative alle questioni di maggior interesse per il minore (scelte medico-sanitarie, educative, scolastiche, fissazione della residenza) […]
 

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