Cassazione Civile, Sez. 6, ordinanza n. 4257/18, Pres. Picaroni, Rel. Scarpa
Va allora negato – confermando la costante interpretazione di questa Corte, dato l’ambito dei compiti attribuiti dalla legge al consulente tecnico e la possibilità, da parte sua, di ricorrere all’opera di collaboratori, nell’espletamento di incombenze materiali relative all’incarico ricevuto – che costituisca motivo di nullità della consulenza il sol fatto che il consulente abbia attinto elementi di giudizio anche dalle cognizioni e dalle percezioni del proprio collaboratore, nel rispetto del contraddittorio e sotto il controllo delle parti tempestivamente avvertite e poste in grado di muovere le loro osservazioni.
(Cass. Sez. 2, 11/02/1976, n. 456; Cass. Sez. U, 19/07/1976, n. 2851). Nella specie, non risulta che si sia verificata una traslazione dell’incarico giudiziario del perito d’ufficio al collaboratore, avendo il consulente inserito nella relazione peritale anche autonome considerazioni (sul regolare funzionamento del motore, sulla inutilità della sostituzione della scatola del cambio, sulla comparazione col livello commerciale del bene), sicché l’operato del collaboratore non poteva dirsi integralmente sostitutivo di quello del consulente (arg. anche da Cass. Sez. 2, 08/06/2007, n. 13428; Cass. Sez. 3, 11/10/2006, n. 21728; Cass. Sez. 3, 29/03/2006, n. 7243; Cass., Sez. 3, 15/07/2009, n. 16471).

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