In questi giorni il web e i giornali pullulano di commenti sul DDL Pillon. Sempre più spesso leggo, esplicitamente e implicitamente, che il figlio avrebbe il diritto di rifiutare un genitore.
Aberrante.
Un figlio, magari di 8 anni, su quali basi potrebbe stabilire autonomamente che uno dei due genitori è, ad esempio, inadeguato sul piano genitoriale? Magari potrebbe ricevere spiegazioni da parte del genitore collocatario, ma allora sarebbe un pensiero del bambino o del genitore?
Il figlio, semmai, ha il diritto di:
- “mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale” (art. 337-ter co. 1 c.c.)
- esprimere la sua volontà (ove possibile, ma va valutata la sua capacità di discernimento ex art. 337-octies c.c.)
- esprimere la sua volontà anche nei trattamenti sanitari, qui la mia proposta di modifica dell’art. 31 del Codice Deontologico degli Psicologi/li>
- essere allontanato dal genitore violento nei casi di violenza psicologica, fisica, sessuale (e altro ex art. 333 c.c.). In questi casi, l’esperienza clinica restituisce frequentemente una difficoltà del figlio, specie se molto piccolo, di comprendere e codificare le esperienze subite, proteggendo il genitore violento e manifestando la volontà di frequentarlo.
Il rifiuto categorico di un figlio nei confronti di un genitore è una condizione che non viene riscontrata nei libri di psicologia dell’età evolutiva. La conseguenza di una “inadeguatezza genitoriale” (che si intende?) potrebbe essere un rapporto conflittuale tra figlio e genitore, ma raramente un rifiuto categorico che, al contrario, potrebbe essere etero-indotto.
A proposito di diritti del figlio, esistono anche i suoi doveri (art. 315-bis c.c.):
Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa
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