Cassazione civile Sez. I, Sentenza n. 18559 del 22/09/2016
In particolare si rivela sostanzialmente travisato l’interesse superiore del minore, cui come noto occorre dare preminenza, la cui portata deve essere intesa come non limitata all’intuibile o comprensibile desiderio del bambino di mantenere la bigenitorialità, ma in funzione del soddisfacimento delle sue oggettive, fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, mantenimento, educazione, istruzione, assistenza morale, e della sua sana ed equilibrata crescita psicologica, morale e materiale. Sintomatica dell’inadeguata valutazione dell’interesse del figlio delle parli appare, in aggiunta allo scarso rilievo attribuito ai profili del mantenimento e della irregolarità e non assiduità delle frequentazioni paterne, soprattutto l’assenza di specifica considerazione della tipologia e gravità della conflittualità esistente tra le parti e dei reati commessi dallo I. in danno della L.. inevitabilmente invece destinati a riflettersi negativamente anche su sentimenti ed equilibri affettivi, personali e familiari e sui rapporti interpersonali e, dunque, dotati di rilevante influenza sullo stabilimento del regime di affidamento più consono, anche in prospettiva al figlio della coppia.
AvvocatoAndreani.it Risorse Legali – Articolo originale: Cassazione civile Sez. I, Sentenza n. 18559 del 22/09/2016

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