L’ordinanza n. 32290/2023 della Corte Suprema di Cassazione, pronunciata il 15 novembre 2023, offre un’analisi approfondita e dettagliata del delicato tema dell’affidamento ai servizi sociali. La Corte, nel dirimere una controversia familiare riguardante l’affidamento di due minori, ha colto l’occasione per chiarire la natura, le finalità e le diverse tipologie di affidamento ai servizi sociali, alla luce dei principi fondamentali del diritto del minore e della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).

Il caso di specie

L’ordinanza in esame trae origine da un ricorso presentato da un padre che chiedeva la modifica del provvedimento di affidamento delle figlie gemelle, nate nel 2013. Il Tribunale aveva respinto la richiesta del padre di ottenere l’affidamento esclusivo, confermando il regime di affidamento condiviso con collocamento delle minori presso la madre. La Corte d’Appello, dopo aver nominato una curatrice speciale per le minori, aveva a sua volta respinto la richiesta del padre, confermando l’affidamento condiviso e modificando solo le modalità di incontro tra il padre e le figlie. Avverso tale decisione il padre proponeva ricorso per Cassazione.

I punti salienti dell’ordinanza

La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha affrontato diverse questioni cruciali in tema di affidamento ai servizi sociali, offrendo un’interpretazione sistematica e coerente con i principi fondamentali del diritto del minore.

  • Natura e finalità dell’affidamento ai servizi sociali: la Corte ha chiarito che l’affidamento ai servizi sociali rappresenta una “species” del più ampio “genus” dell’affidamento a terzi. Esso si configura come un intervento a supporto della famiglia, finalizzato ad aiutare i genitori nell’esercizio della responsabilità genitoriale, senza incidere sui loro poteri e doveri. I servizi sociali, in questo contesto, svolgono una funzione di sostegno, assistenza e vigilanza, al fine di garantire il “best interest of the child”;
  • Diverse tipologie di affidamento: L’ordinanza distingue tra interventi di sostegno e supporto alla famiglia e interventi in tutto o in parte ablativi. I primi (correttamente “mandato di vigilanza e supporto” piuttosto che “affidamento ai Servizi Sociali”) sono finalizzati ad ampliare le risorse destinate al benessere del minore, affiancando ai genitori un soggetto terzo che li supporti e li assista nello svolgimento dei loro compiti. I secondi, invece, si rendono necessari quando i genitori si rivelino inadeguati ad assolvere i loro compiti, e comportano la limitazione o la decadenza della responsabilità genitoriale;
  • Il ruolo dei servizi sociali: La Corte ha sottolineato che i servizi sociali possono assumere diversi ruoli nel processo che riguarda i minori: possono svolgere un’indagine conoscitiva sulle condizioni di vita del minore, redigendo una relazione che entra nel giudizio come mezzo di prova; possono rivestire il ruolo di ausiliari del giudice per specifiche attività, come l’assistenza nell’attuazione dei provvedimenti di affidamento; infine, possono essere investiti di un provvedimento di affidamento, cui si affianca un mandato di vigilanza e supporto;
  • L’ascolto del minore: La Corte ha ribadito l’importanza dell’ascolto del minore, quale diritto fondamentale riconosciuto dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli. L’ascolto del minore, capace di discernimento, rappresenta un elemento essenziale per la valutazione del suo miglior interesse. Tuttavia, la Corte ha precisato che non sussiste un obbligo generalizzato e officioso di ascolto dei minori di età inferiore ai dodici anni, in quanto il diritto alla partecipazione alle decisioni deve essere esercitato in modo consapevole ed effettivo.

La nomina del curatore speciale

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza in esame, ha dedicato particolare attenzione alla figura del curatore speciale del minore, chiarendo quando la sua nomina si renda necessaria nei procedimenti di affidamento ai servizi sociali.

In linea generale, la nomina del curatore speciale è prevista nei casi in cui sussista un conflitto di interessi tra il minore e i genitori. Tale conflitto può emergere in diverse situazioni, ad esempio quando i genitori siano incapaci di prendere decisioni nell’interesse del minore, o quando vi siano delle controversie tra i genitori che potrebbero pregiudicare il benessere del minore.

Nello specifico dell’affidamento ai servizi sociali, la Corte ha evidenziato che la nomina del curatore speciale è necessaria:

  • in corso di causa: quando l’affidamento ai servizi sociali sia disposto in corso di causa e il giudice ravvisi un conflitto di interessi tra il minore e i genitori;
  • a conclusione del procedimento: quando il processo si concluda con la dichiarazione di limitazione della responsabilità genitoriale.

La Corte ha precisato che, nel regime previgente alla riforma operata dal D.lgs. 149/2022, la nomina del curatore speciale non era necessaria nel caso di affidamento ai servizi sociali a conclusione del procedimento, in quanto il curatore speciale processuale aveva compiti e funzioni legate al processo, e non alla rappresentanza sostanziale degli interessi del minore.

Con la riforma del 2022, invece, è stata introdotta la possibilità di attribuire al curatore speciale processuale anche poteri di rappresentanza sostanziale, ed è stata prevista la nomina facoltativa del curatore speciale con compiti di rappresentanza sostanziale qualora il processo si concluda con la limitazione della responsabilità genitoriale.

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