A cura dell’Avv. Margherita Corriere, Presidente AMI sez. distr. CZ.

Le linee guida della sezione famiglia del Tribunale di Brindisi sono molto importanti, in quanto finalizzate all’attuazione di un concreto affidamento condiviso, che ancora spesso di tale ha solo l’appellativo, mentre invero, sotto mentite spoglie, fa rinascere un affidamento della prole che ha più le caratteristiche di un affido sostanzialmente esclusivo con madre in genere collocataria prevalente della prole e il padre che diventa colui a cui vien “concesso “ di vedere per qualche ora durante la settimana i propri figli, spesso depauperati di una figura genitoriale importante per una loro equilibrata ed armoniosa crescita affettivo-relazionale.
Ma invece l’affidamento condiviso presuppone come sua base essenziale una genitorialità realmente cooperativa, collaborativa , con una paritaria condivisione del ruolo parentale , nel primario interesse dei figli minori
Orbene la normativa italiana sappiamo bene che prevede come anche in caso di separazione personale dei genitori “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”, ma nella realtà quotidiana purtroppo circa il 35% dei minori dopo la separazione della coppia genitoriale diventa orfano di genitore vivo. La maggior parte vede un genitore (nel 90% dei casi il padre) solo per poche ore durante la settimana. Ed inoltre ancora non sono tanti i Tribunali che autorizzano il pernottamento della prole di età inferiore ai quattro anni presso il loro papà.
In base alle statistiche recenti l’Italia è uno dei Paesi europei più sanzionati dalla CEDU per violazione dell’articolo 8 che sancisce il diritto di tutti, anche giustamente del genitore non collocatario, ad avere una vita affettiva e familiare.
Sul tema è intervenuto il 2 ottobre 2015 il Consiglio d’Europa che, dopo mesi di intenso studio e di audizioni di esperti internazionali, ha invitato con la risoluzione 2079 tutti gli Stati ad adeguarsi ai modelli dei Paesi più progrediti (Svezia, Danimarca, Belgio) e a promuovere affidamenti che prevedano tempi di permanenza più o meno uguali (compresi comunque nel range 35-65%) presso mamma e papà a partire dal compimento del primo anno di età. Questo in base a ricerche che hanno documentato i benefici di un affido materialmente condiviso e dei danni di un affido nella sostanza monogenitoriale come è spesso ancora oggi in Italia.
Il diritto ad una autentica e concreta bigenitorialità non può rimanere una mera clausola di stile, ha una sua finalità fondamentale per una sana crescita della prole , che ha bisogno di avere accanto entrambi i genitori , nessuno dei quali deve essere considerato di serie b.
Interessanti a tal proposito le Linee guida della sezione famiglia del Tribunale di Brindisi , che , collegandosi alla sopracitata risoluzione del Consiglio d’Europa, che ha invitato gli stati membri a garantire l’effettiva uguaglianza tra genitori nei confronti dei propri figli e promuovere la “shared residence”, definita come quella forma di affidamento in cui la prole dopo la separazione dei loro genitori trascorre tempi paritetici presso il padre e la madre, fanno rilevare che il “modello realmente bi genitoriale “ tutela il superiore interesse del minore e trova fondamento in oltre ottanta ricerche “ effettuate con metodo longitudinale analizzando centinaia di casi”. E si fa rilevare come tali studi abbiano evidenziato i danni che i minori patiscono per effetto di una frequentazione di uno dei due genitori per un tempo inferiore ad un terzo del tempo totale , che, ad esempio si ha quando un genitore ha contatti con i propri figli solo a weekend alternati e per uno/due pomeriggi a settimana. Queste linee guida riportano nelle loro premesse un interessante studio del gennaio 2017 svolto in Svezia da Emma Fransson, che dimostra che i figli di genitori separati allevati in regime paritetico non accusano disagi maggiori dei figli di genitori non separai, a differenza di quanti crescono in regime di affidamento esclusivo.
Inoltre il Tribunale di Brindisi sottolinea come il Report del novembre 2016 dell’Istituto Nazionale di Statistica ,dopo aver analizzato in maniera dettagliata i questionari compilati da coppie separate nell’arco di tempo 2000/2015, abbia dichiarato che “al di là dell’assegnazione formale dell’affidamento condiviso che il giudice è tenuto ad effettuare in via prioritaria , per tutti gli altri aspetti in cui si lascia discrezionalità ai giudici la legge non ha trovato effettiva applicazione”.
E tutte queste importanti considerazioni hanno condotto diversi Tribunali ad attuare una più oculata e autentica applicazione dell’affidamento condiviso ed, in particolare quello di Brindisi raccomanda dei principi generali a cui attenersi le coppie nella stesura degli accordi per una separazione consensuale da omologare o per una negoziazione assistita, al fine di tutelare il legittimo e concreto affidamento condiviso, nell’ottica che il minore ha diritto ed esigenza di vivere pienamente con entrambi i suoi genitori.
Ecco alcuni di questi principi di indirizzo:
a) La residenza dei figli ha un valore prettamente anagrafico, non sussistendo nessuna differenza dal punto di vista giuridico tra genitore coresidente e l’altro; per gli stessi motivi la prole risulterà domiciliata presso entrambi i genitori;
b) Non dovrà più esserci il genitore “accudente” ed il genitore “ludico” del tempo libero, ma la frequentazione genitori-figli dovrà essere finalizzata alla partecipazione attiva alla quotidianità dei figli, ai quali deve essere garantita pari opportunità di frequentazione di entrambi i genitori. Il tutto non vorrà dire certamente spaccare al secondo i tempi di frequentazione del singolo genitore, ma significherà garantire alla prole una presenza equilibrata dei loro genitori nella loro vita quotidiana.
c) Venendo a decadere la figura del genitore “collocatario”, l’assegnazione della casa coniugale rimarrà al suo proprietario e, nel caso in cui sia in comproprietà tra i due coniugi, chi rimarrà ad abitarci verserà all’altro una quota corrispondente al 50% del valore della locazione di un appartamento di caratteristiche simili ( oppure tale importo verrà decurtato dal mantenimento).
d) Per il mantenimento della prole si privilegia quello diretto, mentre la corresponsione di un assegno deve rimanere una forma residuale di mantenimento , con valenza perequativa.
e) Per quanto attiene alle spese straordinarie, rilevato ancora a tutt’oggi il contrasto esistente nella giurisprudenza tra tipologie che vi rientrino o meno, si reputa giusto assegnare di già le spese prevedibili per intero ad uno dei due genitori , in base al loro reddito, mentre le imprevedibili saranno divise tra i due genitori in proporzione alle loro risorse economiche.
Le linee guida si soffermano anche sul tema dell’ascolto del minore e fanno rilevare giustamente la discrasia che sussiste tra l’art. 337 octies c.c., che subordina l’ascolto del minore alla valutazione aprioristica del giudice che deve stabilire se non sia manifestamente superflua, e l’art. 315 bis c.c. che invece attribuisce al minore il diritto all’ascolto tout court, senza alcun condizionamento. Ebbene per il Tribunale di Brindisi bisogna optare per la versione di quest’ultimo articolo e pertanto non negare l’ascolto quando viene richiesto.
Quello che colpisce di più di queste linee guida è la sensibilità e l’attenzione della Magistratura , da cui scaturisce un importante salto di qualità : da un affidamento condiviso spesso solo meramente formale si passa ad un affidamento condiviso che cura soprattutto il suo contenuto e il suo modus agendi nella sua sostanza , affinché si possa avere una quotidianità in cui sia garantita ai figli minori la compartecipazione responsabile e continuativa alla loro vita di entrambe le figure genitoriali, bandendo la figura del “genitore collocatario” che purtroppo molte volte cela una atipica forma di affido para-esclusivo.
La prole per la loro sana crescita e per una armoniosa formazione affettivo-relazionale hanno bisogno di entrambe le figure genitoriali e pertanto tutti gli operatori del diritto hanno il dovere di rendere concreto il diritto alla bigenitorialità dei minori.

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One Comment

  1. gianni 11 Aprile 2017 at 19:02

    Vorrei ringraziare la Presidente per le parole che ha espresso. A distanza di anni mi si riaccende la speranza che qualcosa per i nostri figli possa cambiare.
    “…parlare di linee guida significa trovare una diversa soluzione e seguire quello che è l’interesse del minore e soprattutto guadagnare l’affettività e la quotidianità di tutti e due i genitori per il minore che, nella soluzione tradizionale, vedeva perdere uno dei due genitori che in genere è il padre….
    …. Il genitore che ha con se il figlio ha voglia di fare tutto e anche piu di quello che è necessario per il figlio….”

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