Cass. pen., Sez. IV, 22 marzo 2016 (dep. 1 agosto 2016), n. 33584
Non è causa di nullità o di inutilizzabilità o, di per sé, ragione di inattendibilità delle dichiarazioni raccolte l’inosservanza dei protocolli prescritti – ad esempio dalla cosiddetta Carta di Noto – per l’assunzione della testimonianza del minore vittima di violenza sessuale. Le modalità di escussione del dichiarante sono certamente incidenti nel giudizio di attendibilità ma resta fermo che esso rimane un giudizio di fatto che può essere effettuato in sede di merito mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria.
Leggi il commento a cura dell’Avv. Francesca Tribisonna

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