Analisi dettagliata delle modifiche agli onorari del CTP
Il Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164, ha effettivamente introdotto modifiche significative al regime delle spese di giustizia, con impatto anche sugli onorari del Consulente Tecnico di Parte (CTP).
All’articolo 131 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115:
1) il comma 3 e’ abrogato;
2) al comma 4, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato e gli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandati dal magistrato nei casi previsti dalla legge;
Spiegazione dettagliata delle modifiche
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Inserimento degli onorari del CTP nell’art. 131 DPR 115/2002:
- Prima della modifica, l’art. 131 elencava le spese di giustizia che potevano essere poste a carico della parte soccombente, ma non menzionava espressamente gli onorari del CTP.
- Il DL 164/2024 ha aggiunto le lettere a-bis e a-ter al comma 4 dell’art. 131, includendo espressamente gli onorari del CTP tra le spese di giustizia.
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Maggiore chiarezza sulla condanna della parte soccombente:
- Anche prima della modifica, il giudice poteva condannare la parte soccombente a rifondere gli onorari del CTP, ma la normativa non era esplicita al riguardo.
- L’inserimento degli onorari del CTP nell’art. 131 fornisce una base normativa più solida per la condanna, rendendo più probabile che il giudice la disponga.
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Introduzione dell’art. 8-bis per il pubblico ministero:
- Il DL 164/2024 ha introdotto l’art. 8-bis, che disciplina specificamente il regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili in cui è parte il pubblico ministero.
- Questo articolo richiama l’art. 131, salvo diversa disposizione, il che significa che anche per il pubblico ministero gli onorari del CTP possono essere considerati spese di giustizia.
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