Considerata la diffusa confusione e disinformazione sul noto “Caso del bambino di Cittadella” che ha prodotto la nota Sentenza n. 7041/13 della Cassazione che sancisce “la PAS non esiste”, appare necessario chiarire alcuni aspetti della vicenda in modo pratico e chiaro.
1. Tribunale per i Minorenni di Venezia, all’esito della CTU, in cui si rileva la PAS, pronuncia con decreto del 12 ottobre 2009 la decadenza della potestà (responsabilità) genitoriale della madre, lasciando la collocazione del bambino presso di lei e affidandolo ai Servizi Sociali;
2. Corte d’Appello di Venezia sancisce che il bambino deve essere collocato diversamente. Si effettua nuova CTU che rileva la presenza di una PAS. Con decreto del 2 agosto 2012, la Corte d’Appello di Venezia affida il minore al padre collocando il bambino in una struttura protetta.
3. Corte di Cassazione con decreto 7041 del 20 marzo 2013 accoglie il ricorso della madre del minore perché la PAS non è presente nei manuali diagnostici e cassa il decreto impugnato (punto 2) disponendo il rinvio alla Corte d’Appello di Brescia. Formalmente la Cassazione cassa il decreto della Corte d’Appello di Venezia per un aspetto formale, cioè, secondo gli Ermellini, i Giudici di secondo grado non avevano vagliato le critiche della madre in tema di PAS. E’ per questo motivo, non per altri, che la Cassazione rinvia alla Corte d’Appello di Brescia per la motivazione.
Approfondisci – [download id=”1922″] 4. E’ questo il punto poco conosciuto da molti.
La Corte d’Appello di Brescia con decreto del 3 maggio 2013 depositato il 17 maggio, censura il comportamento della madre e stabilisce il collocamento presso il padre, a prescindere dalla diagnosi di PAS. La Corte infatti scrive che:

“il fatto che altri esperti neghino il fondamento scientifico di tale sindrome non significa che essa non possa essere utilizzata quanto meno per individuare un problema relazionale molto frequente in situazioni di separazione dei genitori, se non come una propria e vera malattia […]. Non si tratta di conservare al bambino la bigenitorialità da intendersi come un patrimonio prezioso di cui i figli debbono poter disporre, ma di evitare che attraverso il rifiuto si vada strutturando una personalità deviante”

Approfondisci – [download id=”1924″] 5. Il decreto della Corte d’Appello di Brescia non è stato impugnato in Cassazione.
5+1 bonus. In data 8 marzo 2013, quindi una decina di giorni prima della sentenza 7041 (punto 3), la stessa Corte di Cassazione con sentenza n. 5847, in un altro caso in cui il genitore alienante è un padre, sancisce la perdita dell’affidamento condiviso per aver “demolito” la figura materna agli occhi dei figli.
Il Presidente del Collegio della Corte è la medesima della sentenza 7041: Dott.ssa Gabriella Luccioli.
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