Cassazione Penale, Sez. 6, sentenza n. 3784/19, Pres. Petruzzellis, Rel.Tronci
Quanto precede trova, del resto, puntuale riscontro nella circostanza, opportunamente evidenziata dalla sentenza impugnata, del ricorso alla “ipnosi come tecnica terapeutica”, allo stesso modo in cui la pronuncia del primo giudice chiarisce che per “PNL s’intende la Programmazione Neurolinguistica”, ossia “una tecnica che nasce all’interno degli studi di tipo psicologico e può venire utilizzata in vari ambiti … ed anche come strumento di diagnosi di ogni livello, da lievi a vere e proprie psicopatologie”: a significare, cioè – come pure esplicitato – che tanto la PNL, quanto l’ipnosi non costituiscono necessariamente forme di psicoterapia, ma divengono tali se impiegate nell’ambito di un processo psicoterapeutico, con conseguente necessità che chi intende avvalersene sia a ciò legittimato, per aver conseguito i titoli abilitanti ed essere iscritto nei relativi albi professionali (cfr. in termini, di recente, Sez. 2, sent. n. 16566 del 07.03.2017, Rv. 269580, giusto con riguardo all’ipotesi della prestazione, da parte di un soggetto privo di titoli abilitativi, di consulenze per problemi caratteriali e relazionali, sostenute da percorsi terapeutici, sedute, colloqui e pratiche ipnotiche, ritenuta integrare esercizio abusivo della professione di psicologo psicoterapeuta).

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