Cassazione. S.U. sent. n. 10157/16 del 18 maggio 2016
La regola fondamentale stabilita dalla norma in esame è che “gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti all’albo” mentre la successiva specificazione relativa al limite del 10% (che è stata introdotta dall’art. 52 della legge 69/09) costituisce un criterio da applicarsi dal Presidente del Tribunale in relazione agli incarichi complessivi conferiti da tutti i magistrati dell’Ufficio ad unsingolo consulente,dovendosi notare che solo il Presidente è in condizione di avere una cognizione generale dell’insieme degli incarichi attribuiti ad un consulente e, in caso di superamento del limite in questione comunicare la circostanza ai magistrati dell’Ufficio affinché si astengano da ulteriori nomine.
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