Lo Psicologo è sempre tenuto a mantenere il segreto professionale, così come da Art. 11 del Codice Deontologico:

Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

Oltre al Codice Deontologico, ci sono il Codice Penale e quello di Procedura Penale che sanciscono questo obbligo.
Se per il Perito il riferimento è l’art. 226 c.p.p. (giuramento), per il CTP il riferimento è senz’altro l’art. 379-bis del c.p. che recita:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, è punito con la reclusione fino a un anno. La stessa pena si applica alla persona che, dopo aver rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 391-quinquies del codice di procedura penale.

Per quanto riguarda, invece, la privacy e il trattamento dei dati personali, si rimanda al paragrafo 6 delle linee guida del Garante per la Privacy (2008).
 

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