Corte costituzionale
Sentenza 13 luglio 2017, n. 180
Presidente: Grossi – Redattore: Amato[…] nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), promossi dal Tribunale ordinario di Trento, con due ordinanze dell’8 aprile 2015 e del 28 aprile 2015, rispettivamente iscritte ai nn. 174 e 211 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 e n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2015.
Visti gli atti di costituzione di E. R. e G. N. e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 20 giugno 2017 il Giudice relatore Giuliano Amato;
uditi l’avvocato Massimo Luciani per E. R. e G. N., e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
RITENUTO IN FATTO
1.- Con due ordinanze di analogo tenore, dell’8 aprile 2015 (r.o. n. 174 del 2015) e del 28 aprile 2015 (r.o. n. 211 del 2015), il Tribunale ordinario di Trento ha sollevato – in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 – questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso).
Tale disposizione prevede che «La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali».
Ad avviso del giudice rimettente, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 della CEDU, poiché la previsione della necessità, ai fini della rettificazione anagrafica dell’attribuzione di sesso, dell’intervenuta modificazione dei caratteri sessuali primari attraverso trattamenti chirurgici pregiudicherebbe gravemente l’esercizio del diritto fondamentale alla propria identità di genere.
È, inoltre, denunciato il contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost., per l’irragionevolezza insita nella subordinazione dell’esercizio di un diritto fondamentale, quale il diritto all’identità sessuale, al requisito della sottoposizione della persona a trattamenti sanitari (chirurgici o ormonali), estremamente invasivi e pericolosi per la salute.
2.- In entrambi i giudizi, il Tribunale riferisce di essere chiamato a decidere in ordine alla domanda di rettificazione anagrafica dell’attribuzione di sesso, avanzata da una persona non sposata e senza figli, intenzionata al riconoscimento di una nuova identità di genere, diversa da quella attribuita alla nascita.
In particolare, nel giudizio da cui proviene l’ordinanza iscritta al n. 174 del r.o. 2015, si richiede che risulti quale genere quello maschile e quale prenome uno dello stesso tipo. A questo fine, la parte istante riferisce di aver percepito, sin da quando aveva 14 anni, un’identità maschile, anche facendosi chiamare con un nome del genere, e di essersi già sottoposta a trattamento con testosterone, nonché a mastectomia bilaterale e isterectomia.
Nel giudizio da cui proviene l’ordinanza iscritta al n. 211 del r.o. 2015, la parte attrice, di sesso anagrafico maschile, chiede che risulti quale genere quello femminile e quale prenome uno dello stesso tipo, evidenziando di aver percepito da anni un’identità di genere femminile, con la quale si presenta anche nell’ambiente sociale, di avere avviato una terapia ormonale e di non ritenere necessario alcun intervento chirurgico. Solo in via di estremo subordine, è richiesta la relativa autorizzazione.
2.1.- In entrambi i giudizi, il Tribunale rimettente ritiene che il tenore letterale della disposizione censurata escluda la possibilità di ottenere la rettificazione dell’attribuzione di sesso anche in assenza della modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, vale a dire l’apparato genitale, in base al quale, al momento della nascita, si individua il sesso della persona.
È ben vero – osserva il giudice a quo – che l’art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), stabilendo che «[q]uando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato», sembrerebbe prevedere che il trattamento medico-chirurgico sia solo eventuale, come farebbe intendere la locuzione «quando risulta necessario».
In entrambe le ordinanze di rimessione, il Tribunale ritiene che ciò non significhi che la rettificazione sia ottenibile a prescindere dall’adeguamento dei caratteri sessuali primari, ma solo che possano esservi casi concreti nei quali gli stessi siano già modificati (ad esempio, per un intervento già praticato all’estero o per ragioni congenite).
Se così non fosse – rilevano i rimettenti – non si comprenderebbe l’espressione «a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali», di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982. Infatti, ove il legislatore avesse inteso consentire la rettificazione dell’attribuzione di sesso a prescindere da tale modificazione, ad essa non avrebbe fatto alcun riferimento nella parte finale della disposizione in esame. Sarebbe necessaria, pertanto, la piena corrispondenza tra gli organi sessuali primari della persona che chiede la rettificazione e la sua nuova identità sessuale.
Nella ordinanza n. 174 del r.o. 2015 si osserva, altresì, che la lettera dell’art. 1, comma 1, non precisa in cosa debbano consistere le modificazioni dei caratteri sessuali necessarie per ottenere la rettificazione, sicché, secondo il giudice a quo, l’interprete non potrebbe effettuare alcuna distinzione circa tali modificazioni.
Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata richiederebbe interventi non solo “demolitivi”, ma anche “ricostruttivi”, al fine di rendere la conformazione anatomica della persona il più possibile corrispondente a quella del diverso sesso da attribuire anagraficamente.
In entrambi i casi oggetto dei giudizi a quibus, il Tribunale adìto dovrebbe rigettare la domanda di rettificazione, non essendo soddisfatto tale requisito; nell’ordinanza n. 211 si riferisce, in particolare, che la parte istante non si è sottoposta ad alcun intervento chirurgico, ma solo alla terapia ormonale, mentre nel caso di cui all’ordinanza n. 174 sono stati eseguiti interventi chirurgici di tipo demolitivo, ma non quelli ricostruttivi.
Di qui, la rilevanza della questione di costituzionalità dell’art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982, nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali della persona istante, dovendosi interpretare la norma nel senso che essa impone modificazioni sia demolitive, sia ricostruttive.
2.2.- Quanto alla non manifesta infondatezza, in entrambe le ordinanze di rimessione, il Tribunale rimettente ritiene che l’inciso «a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali», di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982, si ponga in contrasto con gli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 della CEDU.
Il giudice a quo, dopo avere premesso che ogni persona ha un sesso «anagrafico» attribuitole al momento della nascita in base a un esame morfologico, ritiene che in alcuni casi non vi sia coincidenza tra il sesso anagrafico e quello «biologico». In tali casi, il sesso attribuito diverrebbe una mera finzione, perché la componente psicologica si discosta dal dato biologico.
Quando ciò avviene, si manifestano le molteplici componenti della sessualità umana, la quale è al contempo genetica, fenotipica, endocrina, psicologica, culturale e sociale. Si osserva che il dato fondamentale non è più il sesso biologico o anagrafico, ma il genere, definito quale «variabile socio-culturale», vale a dire «qualità della persona in base alla quale della stessa si può dire che è maschile o femminile». Laddove vi sia una «percezione» soggettiva di non coincidenza tra il genere assegnato alla nascita e il genere cui la persona acquista la consapevolezza di appartenere, tale mutamento opera sul piano dell’identità di genere.
D’altra parte, l’imposizione di un determinato trattamento medico, sia ormonale, sia di riassegnazione chirurgica dei caratteri sessuali (d’ora in avanti: RCS), costituirebbe una grave ed inammissibile limitazione del diritto all’identità di genere. Infatti, per il raggiungimento del benessere psico-fisico della persona è richiesta la rettificazione di attribuzione di sesso, e non la riassegnazione sessuale sul piano anatomico, la quale non sempre è voluta dalla persona.
In altra prospettiva, il Tribunale ordinario di Trento osserva che, al fine di identificare una persona come uomo o donna, non si procede ad un esame della sua conformazione anatomica – atto che costituirebbe una grave intromissione nella vita privata della persona – bensì dei suoi documenti. Ne deriva che il trattamento clinico non influirebbe sul riconoscimento sociale nella stessa misura nella quale vi contribuisce, invece, il mutamento anagrafico.
Evidenzia il rimettente che sia il trattamento ormonale, sia la RCS, sono notoriamente molto rischiosi per la salute ed, in alcuni casi, le condizioni di salute potrebbero sconsigliare ogni tipo di intervento chirurgico e, pertanto, la rettificazione non sarebbe ottenibile, se non a discapito della propria salute.
Il giudice a quo richiama l’art. 8 della CEDU, il quale sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare in cui – secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo – rientra a pieno titolo il diritto all’identità.
Viene, poi, rilevato come la stessa Corte costituzionale abbia ricondotto nell’alveo dei diritti inviolabili di cui all’art. 2 Cost., sia «il diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identità sessuale, da ritenere aspetto e fattore di svolgimento della personalità», che gli altri membri della collettività sono tenuti a riconoscere «per dovere di solidarietà sociale» (sentenza n. 161 del 1985); sia il diritto alla libertà sessuale, poiché, «[e]ssendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto» (sentenza n. 561 del 1987). Pertanto, l’art. 2 Cost., come l’art. 8 CEDU, riconosce e tutela il diritto all’identità di genere, nel senso che – ritiene il rimettente – ogni persona ha il diritto di scegliere la propria identità sessuale, a prescindere dal dato biologico.
La disposizione censurata si porrebbe in contrasto con tali principi, in quanto – pur riconoscendo il diritto della persona di scegliere la propria identità sessuale – ne subordinerebbe l’esercizio alla modificazione dei caratteri sessuali primari, da realizzare attraverso un intervento chirurgico. L’imposizione di tale requisito sarebbe tale da pregiudicare l’esercizio del diritto, tanto da vanificarlo.
La previsione normativa in esame sarebbe, altresì, in conflitto con gli artt. 3 e 32 Cost., poiché, per l’esercizio di un diritto fondamentale, si imporrebbe un trattamento chirurgico non pertinente, né necessario. Sarebbe così vanificato, o comunque reso eccessivamente gravoso, l’esercizio del diritto alla propria identità sessuale. L’art. 8 CEDU e l’art. 2 Cost. tutelano la ricongiunzione dell’individuo con il proprio genere, quale risultato del procedimento di rettificazione; la modificazione dei caratteri sessuali primari non sempre è necessaria ed anzi, alla luce dei diritti in questione, la persona deve avere il diritto di rifiutarla. Non sarebbe, pertanto, né ragionevole, né logico, condizionare il riconoscimento del diritto ad un incommensurabile prezzo per la salute della persona.
Il Tribunale rimettente è consapevole che, laddove la questione fosse accolta, l’esame esteriore della persona sarebbe inidoneo a rilevare il suo sesso. Ciò, tuttavia, non potrebbe suscitare alcuna perplessità, perché in un paese civile l’identità sessuale viene accertata tramite i documenti di identità, e non per mezzo di un’ispezione corporale.
In entrambe le ordinanze di rimessione, il giudice a quo osserva come tali concetti siano stati ribaditi nella «Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell’Unione europea in materia». In particolare, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione e l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ad eliminare i disturbi dell’identità di genere dall’elenco dei disturbi mentali e comportamentali, auspicando, altresì, l’intensificazione degli sforzi per porre fine alla patologizzazione delle identità transgender; inoltre, ha accolto con favore il crescente sostegno politico per la messa al bando della sterilizzazione, quale requisito per il riconoscimento giuridico del genere, come espresso dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, condividendo l’impostazione secondo cui tali requisiti dovrebbero essere trattati e perseguiti come una violazione del diritto all’integrità fisica, nonché della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti.
3.- Nei giudizi innanzi alla Corte si sono costituite le parti ricorrenti nei giudizi principali, chiedendo che, in accoglimento della questione sollevata dal Tribunale ordinario di Trento, sia dichiarata l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata.
3.1.- Nell’atto di costituzione depositato nel giudizio iscritto al r.o. n. 174 del 2015, è richiamata, in primo luogo, la sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138.
Tale pronuncia ha escluso, anche in sede d’interpretazione logica, che la considerazione sistematica degli artt. l e 3 della legge n. 162 del 1984 imponga la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari per poter accedere al riconoscimento anagrafico dell’altro genere. Secondo la Corte di cassazione, una lettura conforme a Costituzione della disposizione censurata porta a riconoscere il diritto alla rettificazione anagrafica, purché risulti accertato, anche attraverso l’opportuna documentazione medico-psicologica, «lo svolgimento di un processo di acquisizione dell’identità di genere “serio e univoco nel percorso scelto” e “compiuto nell’approdo finale”».
Tale soluzione sarebbe comunque satisfattiva degli interessi della parte deducente, che, pur chiedendo l’accoglimento della questione sollevata dal rimettente, auspica che le argomentazioni della Corte di cassazione siano condivise da questa Corte. In via subordinata, chiede l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale, per tutti i profili segnalati dal rimettente.
La previsione che la rettificazione dell’attribuzione di sesso possa avvenire solamente all’esito di un intervento chirurgico di cosiddetta normoconformazione dei caratteri sessuali primari rappresenterebbe, infatti, un’irragionevole compressione del diritto alla propria identità sessuale, in violazione degli artt. 2, 32 e 117, primo comma, Cost. e dell’art. 8 CEDU. Ciò si rifletterebbe anche nel pregiudizio dell’interesse pubblico alla «chiarezza dei rapporti sociali» e alla «certezza dei rapporti giuridici».
Pur non essendo più considerato clinicamente un «disturbo», cioè una condizione patologica, il transessualismo potrebbe essere affrontato attraverso un «percorso di scoperta e mutamento dell’identità di genere», in cui la persona è aiutata a raggiungere e conservare il proprio stato di salute. La previsione di un intervento chirurgico per il trattamento della “disforia di genere” risulta irragionevole e in contrasto con l’art. 32 Cost. È richiamata la giurisprudenza costituzionale, secondo la quale «la pratica dell’arte medica si fonda sulle acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione» e pertanto «la regola di fondo in questa materia è costituita dalla autonomia e dalla responsabilità del medico che, sempre con il consenso del paziente, opera le scelte professionali basandosi sullo stato delle conoscenze a disposizione» (sono citate le sentenze n. 282 del 2002, n. 338 del 2003 e n. 151 del 2009).
L’imposizione dell’intervento chirurgico di normoconformazione rappresenterebbe, quindi, un’illegittima ingerenza del legislatore in un ambito che deve essere lasciato all’autonomia e alla responsabilità del professionista sanitario, al quale l’ordinamento demanda la scelta del trattamento medico e psicologico più opportuno per assistere la persona nella transizione di genere.
Al riguardo, è richiamata la sentenza del Tribunale costituzionale federale tedesco, l° Sen., 11 gennaio 2011, l BvR 3295/07, che ha ritenuto che «la decisione sulla giustificabilità e opportunità clinica di un cambio di sesso deve essere presa sulla base di una diagnosi medica individuale; perciò il legislatore, al fine della prova della permanente esistenza della transessualità, pone un requisito eccessivo, che non considera in maniera sufficiente i diritti fondamentali che devono essere protetti».
Del pari fondata sarebbe la censura riferita alla violazione dell’art. 8 della CEDU.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, infatti, il diritto all’identità di genere rientra nell’ambito protetto dall’art. 8 della Convenzione; pertanto, il rifiuto della riattribuzione di sesso, così come l’imposizione di un trattamento chirurgico di normoconformazione, costituirebbero «ingerenza di una pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto».
La non necessità del trattamento chirurgico sarebbe dimostrata anche da numerosi atti adottati nell’ambito del Consiglio d’Europa. A tal proposito, è richiamata la Raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere, adottata il 31 marzo 2010; la Resolution 1728 (2010) dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, concernente «Discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity», nonché il rapporto del Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa del dicembre 2011.
Non vi sarebbero, d’altra parte, interessi meritevoli di considerazione che ostino a che la correzione dell’attribuzione di sesso possa avvenire anche senza il preventivo intervento chirurgico di normoconformazione dei caratteri sessuali primari.
Pur essendo necessario che l’ordinamento giuridico salvaguardi la sicurezza e la certezza dei rapporti giuridici e non consenta la rettificazione dei dati anagrafici per un mero capriccio e senza un’adeguata verifica, siffatte esigenze sarebbero adeguatamente soddisfatte dalla circostanza che l’intero procedimento è garantito dalle competenze dei professionisti sanitari e comunque presieduto dall’autorità giudiziaria, la quale, ove ne ravvisi la necessità, può procedere a «rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale».
3.2.- Nel successivo atto di costituzione nel giudizio iscritto al r.o. n. 211 del 2015, così come nelle ulteriori memorie depositate in prossimità dell’udienza da entrambe le parti costituite, si sottolinea l’importanza della sopravvenuta sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Sono, peraltro, richiamate alcune successive pronunce della giurisprudenza di merito, le quali – nel ritenere tuttora necessaria l’intervenuta modificazione dei caratteri sessuali secondari – non avrebbero pienamente recepito le indicazioni interpretative offerte dalla citata pronuncia. Ciò imporrebbe un intervento chiarificatore da parte di questa Corte, al fine di evitare che si perpetui l’effetto incostituzionale già evidenziato nella pronuncia richiamata.
Ad avviso delle parti costituite, alla luce dei principi affermati nella sentenza n. 221 del 2015, l’interpretazione costituzionalmente orientata della legge n. 164 del 1982 consentirebbe al giudice di rilevare il completamento della transizione laddove la persona interessata abbia già esercitato in maniera definitiva il proprio diritto all’identità di genere (ad esempio, manifestando la propria condizione nella famiglia, nella rete degli affetti, nel luogo di lavoro, nelle formazioni di partecipazione politica e sociale), ancorché senza interventi farmacologici o chirurgici sui caratteri sessuali secondari.
In ossequio ai principi affermati dalla sentenza n. 221 del 2015, l’accertamento giudiziale ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011 dovrebbe essere preordinato esclusivamente alla verifica della serietà dell’intento di transizione di genere, quale manifestazione del diritto all’autodeterminazione della persona umana, nell’alveo del quale è stata ricondotta la questione in esame.
Ad avviso delle parti costituite, pertanto, tale accertamento non potrebbe debordare nell’onere di sottoporsi a verifiche tecniche (siano esse mediche, psichiatriche, etc.) potenzialmente invasive della sfera privata della parte interessata, così da reintrodurre, in sede processuale, quell’obbligo di sottoposizione a trattamenti (medici o anche solo psicologici) che sarebbero stati esclusi dalla pronuncia richiamata. Viceversa, la verifica giudiziale dovrebbe prendere le mosse dall’identità personale dell’interessato e dalla sua estrinsecazione in quegli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che contribuiscono a comporre l’identità di genere.
3.3.- Nel giudizio iscritto al r.o. n. 174 del 2015, la difesa della parte costituita ha parzialmente modificato, nella propria memoria, le conclusioni rassegnate nell’atto di costituzione, richiedendo, in via principale, una declaratoria di non fondatezza, basata sul riconoscimento espresso che l’accertamento giudiziale previsto dalla disposizione censurata abbia esclusivamente la funzione di verificare la serietà, la irreversibilità e la definitività della transizione di genere, ancorché senza modificazione chirurgica o farmacologica dei caratteri sessuali primari o secondari.
In via subordinata, chiede che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982, «nella parte in cui subordina la rettificazione dell’attribuzione di sesso alla intervenuta modificazione dei caratteri sessuali primari della persona istante, mediante intervento chirurgico demolitivo e ricostruttivo».
3.3.1.- Nel giudizio iscritto al r.o. n. 211 del 2015, la parte costituita richiede, in via principale, che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata manifestamente infondata, attraverso il riconoscimento che l’accertamento giudiziale può avere solo due funzioni: a) riscontro delle modalità con le quali è intervenuto il cambiamento; b) verifica della definitività della volontà del cambiamento di identità di genere.
In via subordinata, chiede che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982, «nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alla intervenuta modificazione dei caratteri sessuali della persona istante».
4.- Nei giudizi innanzi alla Corte, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata.
4.1.- L’interveniente ha eccepito, in primo luogo, l’inammissibilità della questione, poiché il giudice rimettente non avrebbe verificato la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa censurata, anche alla luce dell’art. 3 della citata legge n. 164 del 1982, il quale prevedeva che «Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza. In tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio».
Osserva l’Avvocatura generale dello Stato che, prima delle ordinanze di rimessione, l’art. 3 è stato abrogato dall’art. 34, comma 39, lett. c), del d.lgs. n. 150 del 2011, ancorché esso continui ad applicarsi alle controversie pendenti alla data dell’entrata in vigore dello stesso decreto (art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011).
In ogni caso, la giurisprudenza di merito avrebbe già da tempo offerto un’interpretazione costituzionalmente orientata, affermando che, ai fini dell’accoglimento della domanda di rettificazione dell’attribuzione del sesso, non è sempre necessario un preventivo intervento medico-chirurgico per la modificazione dei caratteri sessuali.
Tali argomenti sarebbero stati, in seguito, condivisi dalla Corte di cassazione, la quale, nella sentenza n. 15138 del 2015, ha ritenuto «del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali un’interpretazione della legge n. 164 del 1982, artt. l e 3, che, valorizzando la formula normativa “quando risulti necessario” non imponga l’intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari».
La difesa dell’interveniente richiama, altresì, la sentenza n. 161 del 1985, in cui questa Corte, pur individuando l’esigenza fondamentale da soddisfare nel «far coincidere il soma con la psiche», ha ricondotto la ricomposizione di tale equilibrio al conseguimento «di uno stato di benessere, in cui consiste la salute». La nozione di identità sessuale non sarebbe, quindi, limitata ai caratteri sessuali esterni, potendo essere determinata anche da elementi di carattere psicologico e sociale: ne deriva una concezione dell’identità sessuale, «come dato complessivo della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l’equilibrio, privilegiando […] il o i fattori dominanti» (sentenza n. 161 del 1985).
L’Avvocatura generale dello Stato sottolinea come, di fronte a plurime soluzioni interpretative, allorché su nessuna si sia formato un diritto vivente, il giudice abbia l’obbligo di scegliere quale interpretazione intenda seguire. D’altra parte, la ricerca di soluzioni ermeneutiche costituzionalmente orientate non potrebbe tradursi in una sorta di “tutela”. Ciò sarebbe confermato dalla costante giurisprudenza costituzionale, che ritiene inammissibili istanze volte ad ottenere un avallo all’interpretazione che il giudice a quo ritenga di dover dare, così rendendo chiaro un uso distorto dell’incidente di costituzionalità (sono richiamate le ordinanze n. 28, n. 86, n. 114 e n. 299 del 2006).
In entrambi i giudizi in esame, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, «gli atti andrebbero restituiti al giudice a quo per il riesame della rilevanza della questione».
4.2.- In prossimità dell’udienza pubblica, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato memorie nelle quali, dopo avere richiamato i principi affermati nella sentenza n. 221 del 2015, ha insistito affinché la questione sia dichiarata inammissibile e gli atti siano restituiti ai giudici a quibus per il riesame della rilevanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Con due ordinanze di analogo tenore, il Tribunale ordinario di Trento ha sollevato – in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 – questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso).
Tale disposizione prevede che «La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali».
Ad avviso del giudice rimettente, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 della CEDU, poiché la previsione della necessità, ai fini della rettificazione anagrafica dell’attribuzione di sesso, dell’intervenuta modificazione dei caratteri sessuali attraverso trattamenti chirurgici altamente invasivi pregiudicherebbe gravemente l’esercizio del diritto fondamentale alla propria identità di genere.
È, inoltre, denunciato il contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost., per l’irragionevolezza insita nella subordinazione dell’esercizio di un diritto fondamentale, quale il diritto all’identità sessuale, al requisito della sottoposizione della persona a trattamenti sanitari (chirurgici o ormonali), estremamente invasivi e pericolosi per la salute.
1.1.- Nel dispositivo della prima ordinanza (r.o. n. 174 del 2015) è sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, primo comma, della legge n. 164 del 1982 «nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alla intervenuta modificazioni dei caratteri sessuali primari della persona istante, mediante intervento chirurgico demolitivo e ricostruttivo».
Con la successiva ordinanza n. 211 del 2015, lo stesso Tribunale ordinario di Trento chiede a questa Corte di accogliere la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione «nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alla intervenuta modificazione dei caratteri sessuali della persona istante».
2.- In considerazione della sostanziale coincidenza delle questioni sollevate dal Tribunale rimettente, i giudizi possono essere riuniti per essere congiuntamente trattati e decisi.
3.- In via preliminare, va rilevato che l’eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, proposta dall’Avvocatura generale dello Stato, è infondata.
3.1.- Ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato la questione sarebbe inammissibile, in quanto il giudice a quo non avrebbe adeguatamente verificato la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata.
3.2.- Il Tribunale ordinario di Trento ritiene, in particolare, che il tenore letterale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 escluda la possibilità di ottenere la rettificazione dell’attribuzione di sesso, anche in assenza della modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, vale a dire l’apparato genitale, in base al quale, al momento della nascita, si individua il sesso della persona.
Il rimettente è consapevole che l’art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69) sembrerebbe qualificare il trattamento medico-chirurgico come eventuale, ai fini della rettificazione dell’attribuzione di sesso. A suo avviso, tuttavia, ciò non significa che la stessa sia ottenibile a prescindere dall’adeguamento dei caratteri sessuali primari, bensì soltanto che possano esservi casi concreti nei quali gli stessi siano già modificati (ad esempio, per un intervento già praticato all’estero, ovvero per ragioni congenite).
3.3.- Al riguardo, va ribadito quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale, laddove ha ritenuto che «[l]a possibilità di un’ulteriore interpretazione alternativa, che il giudice a quo non ha ritenuto di fare propria, non riveste alcun significativo rilievo ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, in quanto la verifica dell’esistenza e della legittimità di tale ulteriore interpretazione è questione che attiene al merito della controversia, e non alla sua ammissibilità» (sentenza n. 221 del 2015, in riferimento alla medesima eccezione sollevata in analogo giudizio; nello stesso senso, da ultimo, le sentenze n. 42 del 2017, n. 240, n. 219, n. 95, n. 45 del 2016 e n. 262 del 2015).
4.- Nel merito, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 non è fondata.
4.1.- La possibilità di un’interpretazione della disposizione censurata, rispettosa dei valori costituzionali di libertà e dignità della persona umana, è stata individuata e valorizzata sia dalla giurisprudenza di legittimità, sia da quella costituzionale.
Questa Corte ha, da tempo, riconosciuto che «[l]a legge n. 164 del 1982 si colloca […] nell’alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale» (sentenza n. 161 del 1985).
In questo ordine di idee si è posta la Corte di cassazione, sezione prima civile, nella sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, nella quale è stata condivisa un’interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell’art. 1 della legge n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011. In questa pronuncia, la Corte nomofilattica ha ritenuto che, per ottenere la rettificazione dell’attribuzione di sesso nei registri dello stato civile, non sia obbligatorio l’intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
Invero, si è riconosciuto che l’acquisizione di una nuova identità di genere possa essere il risultato di un processo individuale che non postula la necessità di tale intervento, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell’approdo finale siano oggetto di accertamento anche tecnico in sede giudiziale.
4.2.- Più recentemente, con la sentenza n. 221 del 2015, successiva ad entrambe le ordinanze di rimessione, questa Corte ha riconosciuto che la disposizione censurata «costituisce l’approdo di un’evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all’identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all’identità personale, rientrante a pieno titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)».
Alla luce di tale evoluzione, che è al tempo stesso culturale e ordinamentale, questa Corte ha, quindi, affermato che «la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell’accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l’adeguamento dei caratteri sessuali. […] Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell’individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico».
La possibilità di un’interpretazione della disposizione censurata compatibile con i valori costituzionali porta al rigetto della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali.
5.- Nell’affermazione del valore nomofilattico della scelta ermeneutica operata in questo senso dalla Corte di cassazione va, pertanto, individuata la soluzione delle incertezze interpretative, peraltro del tutto isolate, richiamate dalla difesa delle parti private.
5.1.- La riconfermata validità di tale interpretazione esclude, altresì, il fondamento delle ulteriori istanze formulate, solo implicitamente, nell’ordinanza iscritta al n. 211 del r.o. 2015 ed espressamente nelle difese delle parti costituite.
In particolare – ancorché le argomentazioni svolte dal rimettente vertano esclusivamente sulla non necessità dell’intervento chirurgico ai fini della rettifica anagrafica – il petitum formulato nel dispositivo di detta ordinanza è volto alla caducazione della previsione relativa alle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali della parte istante. Con ciò il rimettente appare invocare un intervento più ampio di quello illustrato nelle proprie motivazioni, in quanto volto ad escludere la previsione della necessità delle stesse modificazioni, quali che siano le modalità (chirurgiche, ormonali o congenite) attraverso le quali le stesse siano intervenute.
In questa stessa prospettiva, la difesa delle parti costituite, nelle memorie successive alla sentenza n. 221 del 2015 – della quale riconosce il carattere satisfattivo delle precedenti istanze di tutela – auspica che dagli accertamenti giudiziali prodromici alla rettifica anagrafica sia esclusa, in via generale, la sottoposizione della parte istante a esami medici o psicologici, in quanto potenzialmente invasivi della sfera privata. Tali accertamenti dovrebbero vertere esclusivamente sulla estrinsecazione sociale dell’identità personale e sugli aspetti psichici, comportamentali e fisici che contribuiscono a comporre l’identità di genere.
5.2.- Alla luce dei principi affermati nella sentenza n. 221 del 2015, va ribadito che l’interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell’intervento chirurgico di normoconformazione. E tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell’intento, ma anche dell’intervenuta oggettiva transizione dell’identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata; percorso che corrobora e rafforza l’intento così manifestato. Pertanto, in linea di continuità con i principi di cui alla richiamata sentenza, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell’accertamento della transizione.
In coerenza con quanto affermato nella sentenza richiamata, va ancora una volta rilevato come l’aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz’altro espressione del diritto al riconoscimento dell’identità di genere. Nel sistema della legge n. 164 del 1982, ciò si realizza attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici.
Il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato, infatti, individuato affidando al giudice, nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l’entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l’identità personale e di genere.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dal Tribunale ordinario di Trento con le ordinanze indicate in epigrafe.

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