TAR Lazio
N. 10273/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02182/2019 REG.RIC.
N. 10824/2020 REG.RIC.

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In particolare, la ratio dell’ammonimento è quella di evitare l’escalation di condotte potenzialmente idonee ad integrare il reato di stalking ed esso assume pertanto ontologicamente una connotazione anticipatoria rispetto ad una (eventuale) querela per il reato di « atti persecutori » contemplato all’art. 612-bis, c.p.; la ratio della norma risiede, indi, nella necessità di: — apprestare tutela preventiva alla « vittima » (o presunta tale) di condotte potenzialmente suscettibili di integrare la, ovvero di sfociare de futuro nell’alveo della, dictio legis di « atti persecutori », comeché integranti minacce o molestie tali da ingenerare uno stato d’ansia, un fondato timore per la propria incolumità ovvero, siano in qualunque modo idonee ad alterare le normali abitudini di vita dell’interessato; — neutralizzare, in funzione precauzionale e cautelare, il pericolo e/o il nocumento che da tali condotte riviene alla integrità psichica e fisica della « vittima », intervenendo tempestivamente pel tramite di un provvedimento amministrativo funzionale ad « allertare » l’autore delle condotte sulla natura molesta e disdicevole del proprio contegno, in tal guisa « autoritativamente » tentando di orientarne il corso delle azioni future; — perseguire con immediatezza l’interesse pubblico alla tranquillità e alla sicurezza dei cittadini, estirpando radicalmente abitudini e comportamenti che tale tranquillità e sicurezza contribuiscano a minare; e ciò pel tramite di un ammonimento a desistere di matrice amministrativa, per sua natura prescindente dalle successive (eventuali) certazioni circa la sussistenza di responsabilità penali (cfr. in termini, T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. I, 04/02/2019, n.223).

Ponendo mente alla ratio dell’istituto, la giurisprudenza pretende che il provvedimento preventivo dell’ammonimento, proprio al fine di consentire al soggetto interessato di difendersi adeguatamente dalle accuse mosse nei suoi confronti, debba essere motivato con riferimento a concreti ed attuali comportamenti del soggetto ammonito, dai quali possano desumersi talune delle ipotesi previste dalla legge come indice di persecutorietà e di reiterazione dei comportamenti illeciti.

L’elevazione della soglia di tutela delle condizioni di ordine, di sicurezza pubblica e di incolumità della persona, a prevenzione delle situazioni di illecito prese in considerazione dall’art. 612 bis cod. pen. non esime, infatti, dall’osservanza delle garanzie di partecipazione e contraddittorio procedimentale da parte del soggetto che si vede destinatario della misura monitoria (Cons. Stato sez. 3, sent. 7 settembre 2015 n. 4127; sent. 21 ottobre 2011 n. 5676).

Per cui, ai fini dell’ammonimento, pur nella sommarietà dell’accertamento della condotta penalmente sanzionata e dunque degli elementi dai quali è possibile desumere un comportamento persecutorio o gravemente minaccioso che ha ingenerato nella vittima un forte stato di ansia e di paura, è, in ogni caso, indubbio che, per la formazione di un prudente convincimento circa la fondatezza dell’istanza, il Questore non possa limitarsi a raccogliere l’esposizione dei fatti da parte della presunta vittima, senza cercare un riscontro agli stessi (cfr. T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. I, 21/03/2018, (ud. 07/03/2018, dep. 21/03/2018), n.317).

Venendo al caso oggetto del presente giudizio, dagli atti emerge che i comportamenti contestati si iscrivono in una complessiva vicenda contraddistinta da una reciproca conflittualità tra le parti, che si inquadra nel periodo particolarmente difficile precedente alla separazione, prima dell’intervento dell’autorità giudiziaria, la quale ha solo successivamente fissato le regole di civile convivenza tra i coniugi e la regolazione dei rapporti con la figlia minore.

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