E’ stata pubblicata da poco questa interessante sentenza del Tribunale di Roma in cui la CTU chiede al Collegio di poter nominare un “Pedagogista di prossimità” per svolgere la funzione di Coordinatore Genitoriale. 

Analizziamo insieme qualche punto.

Quesito peritale

All’esito dell’udienza è stata nominata CTU, per valutare la situazione della minore e le capacità genitoriali delle parti con specifica indicazione, acquisito il consenso delle parti a eseguire analisi per accertare l’eventuale uso di sostanze alcoliche o di altro tipo, da parte dei genitori della minore.

Il Collegio delega il CTU (psicologo?) di “eseguire analisi per accertare l’eventuale uso di sostanze alcoliche o di altro tipo“. Quindi uno Psicologo delegato ad acquisire il consenso delle parti e per inviarle ad effettuare le analisi di natura medica. Tre domande su questo punto:

  • perché questa attività non è stata svolta direttamente dal Collegio invitando le parti ad effettuare le analisi?
  • perché delegare uno Psicologo CTU che si assume la responsabilità di inviare le parti a fare esami medici?
  • come fa un CTU Psicologo a saper interpretare un referto tossicologico? E’ come se chiedessero ad uno Psicologo di interpretare una relazione tecnica di un Geometra.

Ma andiamo all’altra criticità, la nomina del “Pedagogista di prossimità”. Ho cercato su Google cosa significasse, ma non ho trovato nulla. Forse qualcun altro sarà più fortunato di me.

Di seguito, invece, l’istanza che deposita il CTU:

Nel corso della CTU è stata accolta l’istanza depositata dalla consulente di
avvalersi di ausiliaria con funzioni di “pedagogista/educatore di prossimità” per attuare “un intervento di “Coordinazione Genitoriale” attraverso un’azione di supporto alla famiglia, nel tentativo di avviare precocemente il processo di riorganizzazione” in particolare, si legge nella richiesta “ Il pedagogista/educatore di prossimità dovrà svolgere la propria azione a diretto contatto ( anche domiciliare) con la coppia genitoriale rilevando le criticità legate ai momenti più conflittuali, suggerendo ed attuando, ove possibile, modificazioni relazionali tra i genitori ed educative nei confronti della piccola figlia, riferendo al Ctu ogni elemento utile alla più ampia valutazione della quale la sottoscritta rimane unico responsabile (colloqui con i genitori, ricerca di accordi, valutazione delle capacità genitoriali, fattori di rischio e di protezione, valutazione di eventuale necessità di approfondimenti psicodiagnostici)” con costi a carico di entrambe le parti al 50% da inserire quali costi della CTU tra le spese della stessa.

All’esito, il CTU poi rileva:

“L’intervento del “Pedagogista di Prossimità” si inscrive all’interno del più ampio progetto della Coordinazione Genitoriale. Il modello utilizzato si pone l’obiettivo di aiutare genitori altamente conflittuali/disfunzionali a sviluppare/ implementare le proprie capacità nel contesto strutturato di valutazione e risoluzione delle dispute che si delinea e circoscrive all’ambito forense. L’interesse prioritario, quello della tutela dei minori, si lega in particolare alla salvaguardia delle loro relazioni affettive primarie, pertanto viene messa in evidenza la necessità di porre i genitori in condizioni di acquisire/riacquisire le competenze e gli strumenti di cui hanno bisogno per liberarsi, dal punto di vista emotivo e comportamentale, da una relazione genitoriale disfunzionale e sviluppare una comunicazione focalizzata sul figlio attraverso tecniche di problem-solving. Si riportano esclusivamente le conclusioni dell’intervento strutturato.

Quindi il Pedagogista di prossimità, nelle vesti di Coordinatore Genitoriale, ha il compito di:

  • suggerire e attuare modificazioni relazionali
  • salvaguardare le relazioni affettive primarie del figlio
  • liberarsi, dal punto di vista emotivo e comportamentale, da una relazione genitoriale disfunzionale e sviluppare una comunicazione focalizzata sul figlio attraverso tecniche  del problem-solving.

A parte tutte le mie perplessità sulla funzione del Coordinatore Genitoriale, mi chiedo: queste funzioni appena elencate, non rappresentano specifiche competenze della figura sanitaria dello Psicologo? Come mai un CTU (presumibilmente Psicologo) le delega ad un “Pedagogista di prossimità”?

Chi è il Pedagogista?

La figura del Pedagogista è regolamentata dalla legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (artt. 594-601):

594. L’educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nell’ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attivita’ svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell’articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni eta’, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialita’ e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell’integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell’ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi.

Il Pedagogista non è una professione sanitaria e non ha un Codice Deontologico.

Chi è lo Psicologo?

La figura dello Psicologo (professione sanitaria) è regolamentata dalla legge n. 56 del 18 febbraio 1989. All’art. 1 si legge:

1. La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attivita’ di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunita’. Comprende altresi’ le attivita’ di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

Mentre l’art. 21 del Codice Deontologico appare molto chiaro:

Articolo 21 L’insegnamento dell’uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave. Costituisce aggravante avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o abusive concorrendo all’attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all’esercizio di attività caratteristiche dello psicologo. Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull’applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici. È fatto salvo l’insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti. È altresì fatto salvo l’insegnamento di conoscenze psicologiche.

Lo Psicologo è una professione sanitaria e ha un Codice Deontologico.

Dal confronto delle due figure emerge che le funzioni richieste al Pedagogista di prossimità, nelle vesti di Coordinatore Genitoriale, siano compatibili con quelle dello Psicologo e non con quelle dello stesso Pedagogista.

In conclusione, un’ultima nota. Dalla sentenza emerge l’età del figlio: circa 3 anni. Mi domando: era necessaria una CTU? Non bastava un nuovo piano genitoriale con minaccia di sanzioni ex art. 709-ter cpc per il genitore inadempiente? 

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