ctp
Spesso avviene che un CTP, in ambito civile e in ambito penale, si faccia sostituire da un Collega in qualche incontro peritale.
Ad esempio, causa esigenze di lavoro o personali, per l’incontro peritale fissato per il giorno 15 luglio 2013, il CTP si fa sostituire da un Collega che parteciperà all’incontro peritale.
E’ una prassi diffusa, ma a mio avviso poco chiara.
Riporto per semplicità l’art. 201 c.p.c.:

Il giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.
Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell’articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

Mentre l’art. 225 c.p.p.:

1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.
2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato.
3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell’articolo 222 comma 1 lettere a), b), c), d).

E l’art. 230 c.p.p.:

1. I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell’incarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale.
2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione.
3. Se sono nominati dopo l’esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia.
4. La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attività non può ritardare l’esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività processuali.

Da come si evince, nessuno degli articoli riportati prevede la possibilità al CTP di farsi sostituire per uno o più incontri.
Anche perché è la parte che nomina il CTP e lo comunica in Cancelleria, non già lo stesso CTP che nomina un altro Collega.
Nella pratica, inoltre, non si comprende come possa svolgere il ruolo di CTP un sostituto, fermo restando che poi a redigere la relazione finale sarà il “primo” CTP.
Prendiamo il caso in cui il “primo” CTP venga esaminato in fase dibattimentale, come può dare conto di attività a cui non ha partecipato direttamente?
Al di là della pratica, secondo un aspetto prettamente giuridico, probabilmente, la migliore prassi sarebbe quella di farsi autorizzare preventivamente dal Giudice, ossia la parte nomina il proprio CTP “X” con facoltà di sostituzione da parte di “Y” e “Z”. Quindi devono essere chiari e determinati i nominativi del CTP “principale” e dei suoi eventuali sostituti.
La prassi, dunque, da evitare è: un CTP che di sua iniziativa nomina un altro CTP.

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By Published On: 2 Ottobre 2014Categories: Metodologia Peritale0 Comments on Il Consulente Tecnico Di Parte Ha Facoltà Di Farsi Sostituire?Tags: Last Updated: 2 Ottobre 2014

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