Fonte: ilSole24Ore
A cura di: Avv. Giorgio Vaccaro
Escluso il risarcimento alla madre dichiarata decaduta dalla potestà genitoriale anche perché il consulente del giudice certifica l’esistenza di comportamenti alienanti. La domanda della ricorrente si basava sull’incertezza giurisprudenziale sull’esistenza o meno della cosiddetta sindrome di alienazione parentale che le era stata invece riscontrata.
La richiesta di risarcimento, sulla quale è stato chiamato a esprimersi il Tribunale di Treviso, avanzata per 1,5 milioni di euro, si giocava sul mancato riconoscimento, da parte della dottrina psicologica del concetto di Pas, il che rendeva quantomeno poco attendibile la conclusione raggiunta dal consulente che – a detta dell’attrice – aveva condizionato e determinato la decisione del collegio a dichiarare la decadenza genitoriale, con gravi danni biologici e morali alla donna privata del ruolo di madre.
Nel rigettare integralmente le pretese il giudice, Valeria Castagna, ha correttamente osservato come, al di là delle apodittiche affermazioni circa la sua esistenza o non esistenza, la Pas è una teoria scientifica indicata come “sindrome” e come tale è riconosciuta, formalmente, in molti paesi nel mondo. Il Tribunale dà atto che esiste in realtà una parte della dottrina scientifica che pur riconoscendo la dannosità di comportamenti alienanti da parte di uno dei genitori ha affermato la non configurabilità di una vera e propria sindrome. C’è dunque certamente, un diverso modo di leggere un fenomeno comportamentale, ma il contrasto in dottrina non può essere considerato un elemento d’inadeguatezza del ragionamento scientifico.
Con una diversa conclusione si raggiungerebbe l’assurdo di poter affermare «in presenza di un irrisolto contrasto giurisprudenziale» come «ispirata a grave negligenza professionale la condotta di un magistrato che aderisca ad uno dei due orientamenti contrastanti». Per questo l’elaborato peritale fondato su una teoria scientifica, rispettandone i canoni di lettura, non può mai essere ricondotto alla tipologia di grave negligenza professionale. Il Tribunale di Treviso ha osservato inoltre come l’elaborato del perito, inserito agli atti nel processo avanti al Tribunale per i minorenni, è stato solo uno degli elementi che hanno portato alla decisione adottata.
La comportamentalità della madre, che si era allontanata dall’Italia con i minori, i rapporti dei Servizi sociali e la pronuncia del giudice del tribunale civile che aveva, in sede di divorzio, determinato l’affido esclusivo dei minori al padre, deponevano per una oggettiva inadeguatezza genitoriale.
In ogni caso è stato osservato come, avanti al Tribunale per i minorenni ci sia la specifica partecipazione “dell’esperto” al momento del giudizio, il che esclude «per definizione che vi possa essere un condizionamento del Collegio giudicante da parte del Ctu». Il rigetto della domanda ha quindi portato alla liquidazione di 18mila euro per spese di giudizio in favore della parte resistente, risultata integralmente vittoriosa.
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