La Corte Europea dei Diritti dell’ Uomo continua a condannare l’Italia per violazione dell’art. 8 e del diritto ad un sano rapporto parentale della prole con entrambi i genitori.
A cura di Margherita Corriere, Avvocato matrimonialista, Presidente AMI sez. distr. Catanzaro
Dopo il caso Strumia la CEDU condanna l’Italia con altre sentenze; la prima è del 15/09/2016,interessa il caso di GIORGIONI Enzo che aveva promosso un giudizio contro l’Italia per vedere garantiti i e riconosciuti i propri diritti di padre nei confronti della figlia.
Quello che lamentava il Giorgioni era similare a quello lamentato in diverse sentenze precedenti dal genitore a cui era stato sottratto il proprio diritto-dovere di essere genitore, educare, curare, assistere, istruire , dare affetto nella quotidianità alla prole. Ed infatti il ricorrente sosteneva che , benché durante la vicenda giudiziaria tra lui e la madre della bambina fossero stati emessi diversi provvedimenti giudiziari, con i quali veniva riconosciuto il diritto/ dovere di visita del padre e le sue modalità di esercizio , in concreto, il rapporto padre-figlia non era stato tutelato ed era stato invece annientato dalle gravissime ed illegittime interferenze materne.
Il signor Giorgioni denunciava l’indolenza delle autorità italiane che non avevano espletato nessun tipo di controllo sul rispetto del suo diritto di visita e non avevano preso idonee misure positive che gli avrebbero consentito di instaurare un rapporto parentale costante e significativo con la figlia, atteso che la madre contrastava tenacemente i rapporti padre-figlia, impedendo l’esercizio del diritto /dovere di visita del padre nei confronti della bambina
La Corte Europea tratteggia tutta la vicenda giudiziaria intercorsa tra il Giorgioni e la moglie nel decennio 2006/2016 avente ad oggetto, prima, la separazione tra i coniugi e, poi, le azioni promosse dal Giorgioni al fine di potere esercitare concretamente la propria responsabilità genitoriale sulla bambina ,ostacolato per anni dalla figura materna alienante. Indi la Corte condanna l’Italia “per non avere adottato tutte le misure necessarie affinché, a fronte del forte ostruzionismo manifestato dalla madre, il padre potesse esercitare effettivamente i suoi diritti di genitore”.
In particolare la Corte rileva che negli anni dal 2006 al 2010 le doglianze giudiziarie del ricorrente erano certamente fondate in quanto si era realizzata la violazione dell’8 della Cedu; ed infatti in base a tale articolo se è vero che “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare e …non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto” in effetti però tale ingerenza , sempre secondo tale articolo, è prevista dalla legge quando – come nel caso di specie – diventa “ una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”
L’articolo 8 della Convenzione ha certamente lo scopo di tutelare la persona contro le ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri, ma non si limita solo ad ordinare allo Stato di astenersi da simili ingerenze; a questo impegno negativo possono aggiungersi obblighi positivi inerenti a un rispetto effettivo della vita privata o famigliare. Tali obblighi possono e devono racchiudere l’adozione di misure finalizzate al rispetto della vita familiare, incluse le relazioni reciproche fra individui,nel caso particolare tra padre e figlia. Pertanto devono coinvolgere anche la programmazione di strumenti giuridici appropriati a garantire i legittimi diritti degli interessati, nonché il rispetto delle decisioni giudiziarie con idonee misure specifiche .
Pertanto secondo la Corte Europea gli obblighi positivi non si possono e non si devono limitare solo ad una semplice vigilanza affinché la minore possa intrattenersi con il genitore e instaurare con lui un rapporto relazionale significativo, bensì comprendono anche tutte le misure idonee a consentire di raggiungere tale risultato: si tratta di obblighi di carattere non solo negativo e di non ingerenza, ma anche, e soprattutto, di natura positiva, di rimozione degli ostacoli alla effettiva realizzazione dei medesimi diritti.
Sulla base di tali principi la Corte ha ritenuto che dall’agosto 2006 al novembre 2010, nell’ambito della vicenda giudiziaria molto conflittuale, la violazione lamentata dal ricorrente si fosse realizzata perché, nonostante il manifesto comportamento ostruzionistico della madre e le richieste del padre di garantire che gli incontri con la figlia non avvenissero alla presenza della figura materna, il tribunale si era limitato a prescrivere alle parti semplicemente il rispetto delle decisioni prese, lasciando così il destino del rapporto genitoriale padre – figlia, di fatto, alla volontà e alle decisioni materne.
Secondo la Corte urgeva da parte della magistratura italiana una risposta rapida rispetto a tale situazione, in quanto, in questo tipo di cause, il trascorrere del tempo non può che avere effetti negativi sulla possibilità che il rapporto in pericolo possa ricostituirsi e migliorare; invece venne tollerato per circa quattro anni che la madre, con il suo comportamento ostacolante, impedisse l’instaurarsi di una vera relazione genitoriale tra il ricorrente e la figlioletta.
Di fronte ad un problema così delicato ed impellente vennero adoperate solo misure del tutto “ automatiche e stereotipate”, che si dimostrarono assolutamente inadatte alla tutela dei diritti in questione, che invece richiedevano un idoneo e mirato intervento nei confronti della costante ingerenza ostruzionistica della madre in merito agli incontri padre-figlia.
Sempre secondo la Corte Europea solamente dopo il 2010 le autorità nazionali , anche in occasione dell’ascolto della minore, che espresse il desiderio di passare più tempo con il suo papà, adottarono le misure utili a garantire tale rapporto, organizzando finalmente gli incontri genitore-figlia senza la presenza della madre. E per tale motivo la Corte rispetto a tale periodo di tempo successivo al 2010 ha escluso invece l’ esistenza della violazione lamentata ex art. 8.
Appare indiscutibile pertanto – come sostenuto dalla CEDU – che la tutela dei diritti della persona nell’ambito dei rapporti familiari ed affettivi per essere concreta deve garantire decisioni che tengano conto del singolo caso , non limitandosi ad una generica regolamentazione dei rapporti tra le parti interessate e attivando strumenti di intervento che permettano di tutelare il genitore non collocatario e la prole onde mantenere idonee relazioni affettivo relazionali significative e costanti nel tempo, soprattutto quando uno dei due genitori -in genere il collocatario – ostacoli i rapporti dei figli con l’altro .
Il tutto deve o tradursi in una risposta efficiente e tempestiva, poiché il trascorrere del tempo senza che il rapporto affettivo da proteggere possa esprimersi in maniera libera e serena, determina, come sottolineato più volte dalla CEDU, il consolidarsi di situazione familiari disfunzionali, che provocano pregiudizi soprattutto alla prole, che per una sana crescita psico-fisica, ha bisogno di relazionarsi in maniera serena ed autentica con entrambe le figure genitoriali.
Ancora la Corte Europea condanna lo stato italiano per violazione dell’art. 8 CEDU con la sentenza relativa all’Affaire Endrizzi/Italia del 23 marzo 2017.
Anche questa volta si trattava della violazione del diritto di visita alla prole e dell’impossibilità di poter instaurare un rapporto genitoriale significativo con i figli a causa dell’ingerenza ostacolante dell’altro genitore.
Ancora una volta la Corte bacchetta l’Italia sostenendo che dovere delle autorità italiane è quello di attuare tutte le misure che rendano effettivo l’esercizio del diritto di visita ed il consolidamento di un concreto e idoneo rapporto genitore-figli. Afferma infatti che “la tutela del diritto della persona al rispetto della vita familiare impone che , laddove necessario, i servizi sociali debbano porre in essere un progetto di sostegno per aiutare gli ex coniugi a migliorare le rispettive capacità genitoriali”.
La Corte ribadisce che misure automatiche e stereotipate non servono a nulla e men che meno a poter rendere concreto il diritto di visita del ricorrente .
Ritengo che sia venuto il momento che si faccia tesoro di tutte queste pronunce della Corte Europea e che si attuino tutte le misure idonee con tempestività affinché siano tutelati diritti importantissimi che riguardano le relazioni familiari : è doloroso ed inaccettabile per un genitore non poter esercitare i diritti ed adoperarsi nell’ adempimento dei doveri che traggono origine dal rapporto genitoriale, ma è ancora più grave la deprivazione di una figura genitoriale subita dalla prole, che soffrirà certamente pregiudizi nel campo affettivo-relazionale e che potrà vedersi compromesso il suo equilibrio psico-fisico.
Iscriviti alla Newsletter via WhatsApp
La Corte Europea dei Diritti dell’ Uomo continua a condannare l’Italia per violazione dell’art. 8 e del diritto ad un sano rapporto parentale della prole con entrambi i genitori.
A cura di Margherita Corriere, Avvocato matrimonialista, Presidente AMI sez. distr. Catanzaro
Dopo il caso Strumia la CEDU condanna l’Italia con altre sentenze; la prima è del 15/09/2016,interessa il caso di GIORGIONI Enzo che aveva promosso un giudizio contro l’Italia per vedere garantiti i e riconosciuti i propri diritti di padre nei confronti della figlia.
Quello che lamentava il Giorgioni era similare a quello lamentato in diverse sentenze precedenti dal genitore a cui era stato sottratto il proprio diritto-dovere di essere genitore, educare, curare, assistere, istruire , dare affetto nella quotidianità alla prole. Ed infatti il ricorrente sosteneva che , benché durante la vicenda giudiziaria tra lui e la madre della bambina fossero stati emessi diversi provvedimenti giudiziari, con i quali veniva riconosciuto il diritto/ dovere di visita del padre e le sue modalità di esercizio , in concreto, il rapporto padre-figlia non era stato tutelato ed era stato invece annientato dalle gravissime ed illegittime interferenze materne.
Il signor Giorgioni denunciava l’indolenza delle autorità italiane che non avevano espletato nessun tipo di controllo sul rispetto del suo diritto di visita e non avevano preso idonee misure positive che gli avrebbero consentito di instaurare un rapporto parentale costante e significativo con la figlia, atteso che la madre contrastava tenacemente i rapporti padre-figlia, impedendo l’esercizio del diritto /dovere di visita del padre nei confronti della bambina
La Corte Europea tratteggia tutta la vicenda giudiziaria intercorsa tra il Giorgioni e la moglie nel decennio 2006/2016 avente ad oggetto, prima, la separazione tra i coniugi e, poi, le azioni promosse dal Giorgioni al fine di potere esercitare concretamente la propria responsabilità genitoriale sulla bambina ,ostacolato per anni dalla figura materna alienante. Indi la Corte condanna l’Italia “per non avere adottato tutte le misure necessarie affinché, a fronte del forte ostruzionismo manifestato dalla madre, il padre potesse esercitare effettivamente i suoi diritti di genitore”.
In particolare la Corte rileva che negli anni dal 2006 al 2010 le doglianze giudiziarie del ricorrente erano certamente fondate in quanto si era realizzata la violazione dell’8 della Cedu; ed infatti in base a tale articolo se è vero che “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare e …non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto” in effetti però tale ingerenza , sempre secondo tale articolo, è prevista dalla legge quando – come nel caso di specie – diventa “ una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”
L’articolo 8 della Convenzione ha certamente lo scopo di tutelare la persona contro le ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri, ma non si limita solo ad ordinare allo Stato di astenersi da simili ingerenze; a questo impegno negativo possono aggiungersi obblighi positivi inerenti a un rispetto effettivo della vita privata o famigliare. Tali obblighi possono e devono racchiudere l’adozione di misure finalizzate al rispetto della vita familiare, incluse le relazioni reciproche fra individui,nel caso particolare tra padre e figlia. Pertanto devono coinvolgere anche la programmazione di strumenti giuridici appropriati a garantire i legittimi diritti degli interessati, nonché il rispetto delle decisioni giudiziarie con idonee misure specifiche .
Pertanto secondo la Corte Europea gli obblighi positivi non si possono e non si devono limitare solo ad una semplice vigilanza affinché la minore possa intrattenersi con il genitore e instaurare con lui un rapporto relazionale significativo, bensì comprendono anche tutte le misure idonee a consentire di raggiungere tale risultato: si tratta di obblighi di carattere non solo negativo e di non ingerenza, ma anche, e soprattutto, di natura positiva, di rimozione degli ostacoli alla effettiva realizzazione dei medesimi diritti.
Sulla base di tali principi la Corte ha ritenuto che dall’agosto 2006 al novembre 2010, nell’ambito della vicenda giudiziaria molto conflittuale, la violazione lamentata dal ricorrente si fosse realizzata perché, nonostante il manifesto comportamento ostruzionistico della madre e le richieste del padre di garantire che gli incontri con la figlia non avvenissero alla presenza della figura materna, il tribunale si era limitato a prescrivere alle parti semplicemente il rispetto delle decisioni prese, lasciando così il destino del rapporto genitoriale padre – figlia, di fatto, alla volontà e alle decisioni materne.
Secondo la Corte urgeva da parte della magistratura italiana una risposta rapida rispetto a tale situazione, in quanto, in questo tipo di cause, il trascorrere del tempo non può che avere effetti negativi sulla possibilità che il rapporto in pericolo possa ricostituirsi e migliorare; invece venne tollerato per circa quattro anni che la madre, con il suo comportamento ostacolante, impedisse l’instaurarsi di una vera relazione genitoriale tra il ricorrente e la figlioletta.
Di fronte ad un problema così delicato ed impellente vennero adoperate solo misure del tutto “ automatiche e stereotipate”, che si dimostrarono assolutamente inadatte alla tutela dei diritti in questione, che invece richiedevano un idoneo e mirato intervento nei confronti della costante ingerenza ostruzionistica della madre in merito agli incontri padre-figlia.
Sempre secondo la Corte Europea solamente dopo il 2010 le autorità nazionali , anche in occasione dell’ascolto della minore, che espresse il desiderio di passare più tempo con il suo papà, adottarono le misure utili a garantire tale rapporto, organizzando finalmente gli incontri genitore-figlia senza la presenza della madre. E per tale motivo la Corte rispetto a tale periodo di tempo successivo al 2010 ha escluso invece l’ esistenza della violazione lamentata ex art. 8.
Appare indiscutibile pertanto – come sostenuto dalla CEDU – che la tutela dei diritti della persona nell’ambito dei rapporti familiari ed affettivi per essere concreta deve garantire decisioni che tengano conto del singolo caso , non limitandosi ad una generica regolamentazione dei rapporti tra le parti interessate e attivando strumenti di intervento che permettano di tutelare il genitore non collocatario e la prole onde mantenere idonee relazioni affettivo relazionali significative e costanti nel tempo, soprattutto quando uno dei due genitori -in genere il collocatario – ostacoli i rapporti dei figli con l’altro .
Il tutto deve o tradursi in una risposta efficiente e tempestiva, poiché il trascorrere del tempo senza che il rapporto affettivo da proteggere possa esprimersi in maniera libera e serena, determina, come sottolineato più volte dalla CEDU, il consolidarsi di situazione familiari disfunzionali, che provocano pregiudizi soprattutto alla prole, che per una sana crescita psico-fisica, ha bisogno di relazionarsi in maniera serena ed autentica con entrambe le figure genitoriali.
Ancora la Corte Europea condanna lo stato italiano per violazione dell’art. 8 CEDU con la sentenza relativa all’Affaire Endrizzi/Italia del 23 marzo 2017.
Anche questa volta si trattava della violazione del diritto di visita alla prole e dell’impossibilità di poter instaurare un rapporto genitoriale significativo con i figli a causa dell’ingerenza ostacolante dell’altro genitore.
Ancora una volta la Corte bacchetta l’Italia sostenendo che dovere delle autorità italiane è quello di attuare tutte le misure che rendano effettivo l’esercizio del diritto di visita ed il consolidamento di un concreto e idoneo rapporto genitore-figli. Afferma infatti che “la tutela del diritto della persona al rispetto della vita familiare impone che , laddove necessario, i servizi sociali debbano porre in essere un progetto di sostegno per aiutare gli ex coniugi a migliorare le rispettive capacità genitoriali”.
La Corte ribadisce che misure automatiche e stereotipate non servono a nulla e men che meno a poter rendere concreto il diritto di visita del ricorrente .
Ritengo che sia venuto il momento che si faccia tesoro di tutte queste pronunce della Corte Europea e che si attuino tutte le misure idonee con tempestività affinché siano tutelati diritti importantissimi che riguardano le relazioni familiari : è doloroso ed inaccettabile per un genitore non poter esercitare i diritti ed adoperarsi nell’ adempimento dei doveri che traggono origine dal rapporto genitoriale, ma è ancora più grave la deprivazione di una figura genitoriale subita dalla prole, che soffrirà certamente pregiudizi nel campo affettivo-relazionale e che potrà vedersi compromesso il suo equilibrio psico-fisico.
Iscriviti alla Newsletter via WhatsApp
Condividi questo post
Post correlati
Tribunale Minorenni Genova prescrive percorsi psicoterapeutici: commento Avv. Corriere
Alienazione Parentale non è una sindrome, ma una serie di comportamenti
Avv. Margherita Corriere commenta sentenza Tribunale Civitavecchia
CEDU, Luzi c. Italia: commento Avv. Margherita Corriere
Avv. Corriere, nessuna prescrizione di percorsi psicoterapeutici ai genitori
Avv. Corriere, violazione art. 388 c.p. per ostacolo frequentazione figlio con genitore