A cura dell’Avv. Margherita Corriere – Presidente AMI Sez. Distr. CZ
Quando una coppia si separa può succedere che , in presenza di prole, si perdano di vista i loro autentici interessi, sprecando il tempo e le energie in lotte intestine per accaparrarsi la collocazione prevalente dei figli o il loro affidamento esclusivo. A volte lo stesso affidamento condiviso, così come disposto, con collocazione del minore presso uno dei genitori e diritto- dovere dell’altro di intrattenersi con i figli solo per poche ore settimanali , oltre i weekend alternati, provoca un depauperamento di una figura genitoriale e del loro ruolo , che sicuramente causerà delle problematiche da “parental loss”nei minori.
Varie ricerche scientifiche effettuate su vasta scala hanno rilevato che i bambini che, dopo la separazione o il divorzio dei loro genitori, sono stati costretti a vivere una condizione sostanzialmente monogenitoriale, hanno accusato disagio, problematiche emotivo-relazionali, malattie mentali, deficit affettivo.
Di contro, uno studio scientifico internazionale del 2014, riportato sulla rivista dell’Associazione Psicologi Americani , ha evidenziato che stabilire tempi paritari di intrattenimento dei bambini con ciascuno dei due genitori separati e i pernottamenti dei bambini con il padre dà loro più serenità e “favorisce nei bambini la consapevolezza che l’accudimento è compito di entrambi i genitori e non di uno solo di loro”.
A garantire un affidamento condiviso , veramente tale, con tempi paritari da trascorrere con ciascuna delle due figure genitoriali, è indirizzata l’ordinanza sui provvedimenti urgenti nell’interesse dei coniugi e della prole emessa ex art. 708 c.p.c. dal Presidente di sezione del Tribunale di Castrovillari, Dr. Vincenzo Di Pede.
Infatti tale provvedimento, favorendo un affidamento sostanzialmente e materialmente condiviso, dispone che siano i coniugi separati ad avvicendarsi , a settimane alterne, presso la casa coniugale, mentre il figlio rimarrà stabilmente ad abitarla. In tal modo al minore non verrà sottratta la presenza significativa di uno dei due genitori e potrà crescere avendo accanto entrambi i genitori che potranno accudirlo, assisterlo, provvedere alla sue cure e alle sue esigenze tutte comprese quelle importanti affettivo-relazionali .
Con il sopracitato provvedimento si è disposto anche il mantenimento diretto della prole, motivato dal fatto che “la coabitazione temporalmente paritetica dei genitori col figlio esime dalla necessità di prevedere un contributo ordinario dell’uno (non collocatario) a favore dell’altro (collocatario) “.
È un provvedimento illuminato finalizzato al benessere psicofisico dei figli, spesso penalizzati da modalità concrete di affidamento che rendono irrisori i contatti e le relazioni con uno dei due genitori, rendendo, di fatto, i minori deprivati sostanzialmente di una delle due figure genitoriali che sono il loro punto di riferimento per una crescita sana e scevra di problematiche emotivo-relazionali.
 

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