#1 – Il Codice Civile
L’Art. 337-ter comma 1 c.c. recita:
Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Se uno dei due genitori dovesse denunciare che il figlio non riesce ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con lui per colpa dell’altro genitore, “il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena” (Cass. 6919/16).
E’ semplicemente questo il significato di Alienazione Parentale, niente di trascendentale.
#2 – E’ un concetto giuridico, non clinico
L’Alienazione Parentale è un concetto giuridico, non clinico. L’Alienazione Parentale non è una patologia, non è una Sindrome, non è una malattia mentale. E’ semplicemente un’espressione per definire il processo psicoforense secondo cui un genitore utilizza il figlio per negargli “il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo” con l’altro genitore. L’Alienazione Parentale può essere rilevata solo all’interno di una CTU. Qui propongo una definizione:
L’alienazione parentale è possibile rilevarla solo nei contenziosi legali di separazione, divorzio e affidamento. Essa rappresenta l’impossibilità di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlio principalmente a causa dei comportamenti devianti dell’altro genitore incube. Tali comportamenti tendono a svalorizzare le capacità di comprensione e decisione del figlio fino a provocare un vero e proprio rifiuto di quest’ultimo nei confronti del genitore succube il quale rivestirà un ruolo sempre più passivo e marginale. Il processo psicologico dell’alienazione parentale determina nel figlio vittima, in relazione alla sua età e alla sua capacità di discernimento, una coartazione della sua volontà. L’alienazione parentale rappresenta la negazione del diritto del figlio alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione.
#3 – E’ un incastro psicologico della triade padre-madre-figlio
Nello specifico, da un punto di vista meramente psicologico l’Alienazione Parentale è un processo in cui padre, madre e figlio giocano un ruolo determinante. Sono tutti e tre sullo stesso livello: se cambia uno, si modifica l’intero sistema.
#4 – Padre o madre
L’Alienazione Parentale riguarda il padre o la madre allo stesso modo. Il genitore dominante può essere un papà o una mamma. Dipende dai casi. Personalmente riscontro tantissimi casi in cui il genitore rifiutato è la madre.
#5 – Il rifiuto del figlio
Compito della CTU è indagare sull’effettiva motivazione del figlio nel rifiutare uno dei due genitori, partendo dalla premessa che il “rifiuto” non è una conseguenza automatica di un comportamento deviante di uno o entrambi i genitori. Si separano i genitori, non i figli dai genitori. Spesso si vuole far passare un rifiuto di un bambino di 8 anni, come conseguenza di un comportamento deviante del genitore non collocatario. Coincidenza, il rifiuto si manifesta sempre in fase di separazione genitoriale, raramente prima. Ne parlo abbondantemente in questo sito del funzionamento dell’Alienazione Parentale.
#6 – Interventi
Ogni caso ha determinate peculiarità, ma, in linea generale, nei casi più complessi e radicati, sono necessari interventi determinati ed efficaci. La prima cosa da fare è recidere il legame disfunzionale e dannoso tra genitore dominante e figlio. Possibilità:
– affidamento super esclusivo al genitore rifiutato;
– inversione di collocamento: non sempre possibile per via dell’età del bambino, del grado di rifiuto e di altre variabili;
– trasferimento in struttura protetta: è la soluzione più drastica e forte, ma in alcuni casi è la più funzionale. Se viene proposta questa opzione bisogna considerare attentamente pro e contro.
Il collocamento rimane presso il genitore dominante qualora il figlio abbia raggiunto un’età in cui, purtroppo, ogni intervento risulta inattuabile. Un esempio, il Tribunale di Cosenza nel 2017.
In ogni caso, coordinazione genitoriale e psicoterapie sui genitori oltre a non essere interventi legittimi, risultano fallimentari. Inutile anche la mediazione familiare.
#7 – Gli incontri protetti
Totalmente inutili e dannosi per il figlio se continua a rimanere collocato presso il genitore dominante. Non hanno senso, sono una perdita di tempo, procurando un danno maggiore per il bambino poiché viene spinto a ri-frequentare il genitore rifiutato per poi ritornare a casa dal genitore dominante che annulla tutto il lavoro svolto negli incontri protetti. Questi andrebbero effettuati all’interno di un programma di intervento più ampio, nello specifico un trattamento sanitario. Per cui gli unici professionisti in grado di affrontare questa materia complessa sono psicologi e medici (neuropsichiatri infantili). Inoltre, la definizione “incontri protetti” andrebbe abolita.
Ne parliamo nel dettaglio in questo libro (marzo 2019) “Nodi e snodi nell’alienazione parentale”:
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