#1 – Chi è il Coordinatore Genitoriale?
La recente sentenza del Tribunale di Mantova sembra porre sullo stesso livello il generico “coordinatore genitoriale” con quello di “educatore professionale” mettendo in luce una delle principali criticità di questa figura in Italia: chi è il C.G., quale figura professionale può svolgere questo ruolo, che formazione deve avere, che poteri ha?
#2 – Conflitto di interessi del CTU
Come sopra accennato, il Tribunale si premura di nominare un C.G. addirittura suggerito dal CTU che, probabilmente, dovrebbe ricoprire un ruolo super partes e che, solitamente, non potrebbe suggerire questo o quel nome, ma dovrebbe attenersi a generiche indicazioni, ad esempio “servirebbe un Coordinatore Genitoriale” anziché “servirebbe un Coordinatore Genitoriale individuato nel Dott. X“, nemmeno se il Dott. X fosse stato concordato con le parti. E’ questo il ruolo del CTU, individuare direttamente un nominativo di un professionista privato? E’ questo un potenziale conflitto di interessi?
#3 – Compiti del Coordinatore Genitoriale
Secondo il Tribunale (rectius “il CTU”) il Coordinatore Genitoriale “dovrà essere presente una volta al mese” cioè dovrà monitorare (dove? come?) l’andamento dei rapporti genitori/figli, fornendo le opportune indicazioni eventualmente correttive dei comportamenti disfunzionali dei genitori, intervenendo a sostegno di essi in funzione di mediazione.
Immaginiamo il C.G. che si reca a casa del padre (una volta al mese? perché non due o tre?) ammonendolo “lei non deve più denigrare la sua ex davanti a suo figlio” oppure “lei deve andare d’accordo con la sua ex moglie“.
Tremo ogniqualvolta si dispone un intervento di natura mediativa dopo la CTU e non prima. La CTU, solitamente, dovrebbe rappresentare, invece, l’ultimo stadio di un processo conflittuale che ha visto fallire tutti i tentativi mediativi effettuati precedentemente.
Il Tribunale prevede che il C.G. prenda le “opportune decisioni” in caso di disaccordo tra gli ex coniugi: ma quali poteri ha il Coordinatore Genitoriale? E’ nominato dal Tribunale, ma non riceve formale incarico per cui non ricopre nemmeno l’implicita funzione di Pubblico Ufficiale. E’ sostanzialmente un professionista privato lasciato solo su una barchetta senza remi e senza vele in balia delle onde di un oceano tempestoso. Nessuna tutela, nessuna “copertura” giuridica.
#4 – Il Coordinatore Genitoriale deve redigere relazione
Anche questa appare un’altra criticità. Un professionista privato, senza incarico formale, è tenuto a redigere una relazione informativa al Giudice Tutelare. Se si trattasse di uno Psicologo, violerebbe l’art. 11 del Codice Deontologico (Segreto Professionale) e per evitare ciò dovrebbe farsi autorizzare dai soggetti ed è cosa non semplicissima anche perché dovrebbe effettuare una selezione delle informazioni da divulgare.
#5 – Affidamento condiviso e Coordinatore Genitoriale
La coppia seguita dal Tribunale di Mantova mantiene l’affidamento condiviso, ma, allo stesso tempo, deve essere seguita dal C.G.: quindi questi genitori sono idonei oppure no? Forse lo sono a metà? Sembra un paradosso: siete idonei, ma dovete essere monitorati ed, eventualmente, sanzionati.
#6 – Il Coordinatore Genitoriale viene pagato dai genitori
Altra importante criticità. Può un Tribunale imporre una spesa a carico dei genitori per pagare l’onorario di un libero professionista? Suggestivo il contratto privato tra Coordinatore Genitoriale e genitori, ma con il primo che dipende (non si comprende come) dal Tribunale.
#7 – Si può rinunciare?
Genitori e/o Coordinatore Genitoriale possono rinunciare? Ad esempio i primi, considerato che pagano il servizio, possono rifiutarsi o possono rinunciare a quel professionista ed essere liberi, eventualmente, di scegliersene un altro? E come? E il C.G. può rinunciare e valutare la coppia genitoriale come non “trattabile”?
#8 – Consenso informato
Nel caso in cui il Coordinatore Genitoriale fosse uno Psicologo che tipo di consenso informato (Art. 24 Codice Deontologico) dovrebbe fornire alla coppia e al figlio (Art. 31 C.D.). Sicuramente sarebbe un consenso informato viziato e non libero.
#9 – Prestazione sanitaria e fattura
Che tipo di fattura emetterebbe il Coordinatore Genitoriale Psicologo? Con IVA o senza IVA (prestazione sanitaria)?.
#10 – Obbligo del preventivo
I professionisti iscritti agli Ordini hanno l’obbligo di redigere preventivo in forma scritta ai propri clienti. Poniamo il caso che le parti, durante la CTU, si accordino sulla scelta del Coordinatore Genitoriale Psicologo. Quest’ultimo in che momento dovrebbe inviare il preventivo scritto e a chi? Ai colleghi CCTTPP che a loro volta lo invierebbero ai genitori  oppure direttamente a questi, precedentemente/successivamente al decreto del Giudice? E come si fa ad inviare un preventivo scritto di una prestazione puramente teorica senza aver interloquito con la coppia genitoriale almeno una volta?
Conclusioni
La figura del Coordinatore Genitoriale in Italia non è ancora riconosciuta formalmente. Non si sa chi è, quali compiti deve svolgere, come e con quali poteri.
Dopo la CTU, mi aspetterei interventi su responsabilità genitoriale, affidamento, regime di visite piuttosto che delegare (ancora) un altro soggetto terzo così da rendere la causa civile sostanzialmente infinita. Per contrastare i conflitti genitoriali, l’alienazione parentale e tutelare i minori le leggi ci sono, ma talvolta si tende a cercare altrove ciò che invece è sotto gli occhi di tutti.

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3 Comments

  1. elisa 22 Gennaio 2018 at 14:26

    Buongiorno. Sono piuttosto colpita dalla forza con cui viene espresso il personalissimo punto di vista di un professionista che, certo competente in materia di diritto, evidentemente manca di informazioni dettagliate in merito alla sostanza dell’argomento proposto. Vero è che la figura del coordinatore genitoriale in Italia non è conosciuta, ma esiste un codice cui detti professionisti devono attenersi. La coordinazione genitoriale è un ambito cui si approda dopo anni di esperienza in professioni dello stesso ambito (psicologi, educatori, pedagogisti, avvocati); non è stato redatto un codice deontologico ad hoc per il coordinatore, ma i professionisti si attengono al codice corrispondente alla propria professione “di partenza”. Quanto al rendere la vicenda civile “infinita”, la soluzione della conflittualità (con la conseguente la tutela dei minori) è proprio uno degli obiettivi che il coordinatore genitoriale si dà come prioritari. Le leggi esistono nei tribunali; tra le mura domestiche, nelle vicende private, spesso vince il “più forte” e il diritto fatica o dispera di essere rispettato.

    • Marco Pingitore 22 Gennaio 2018 at 14:29

      Salve Elisa,
      la ringrazio per il feedback.
      Una prima criticità l’ha esposta lei:
      La coordinazione genitoriale è un ambito cui si approda dopo anni di esperienza in professioni dello stesso ambito (psicologi, educatori, pedagogisti, avvocati)
      Chi è il Coordinatore Genitoriale?
      E’ una delle mie 10 domande a cui finora non si riesce a dare una riposta.
      Cordialmente.
      Marco Pingitore

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