Siamo nel 2018 e ancora si riscontrano Perizie, nell’ambito della violenza sessuale sui minori, in cui i Consulenti d’Ufficio si sostituiscono ai Magistrati (Giudici/Pubblici Ministeri) spingendosi ad esprimersi sulla veridicità dell’abuso sessuale.
Parlano di compatibilità dei sintomi riscontrati sul minore, parlano di Disturbo Post-Traumatico da Stress, parlano di attendibilità delle dichiarazioni, parlano di credibilità e veridicità. Inoltre, utilizzano strumenti non standardizzati, quali la SVA/CBCA o il Reality Monitoring, per verificare (la c.d. “validation”) l’abuso sessuale.
Il tutto, in aperto sprego delle indicazioni delle linee guida metodologiche (si veda Carta di Noto IV) più accreditate anche dalla Giurisprudenza.
Anzi, in realtà, alcuni citano, ad esempio, nella parte metodologica della Perizia i principi della Carta di Noto utilizzati per espletare l’incarico, ma poi si esprimono sugli indicatori di abuso sessuale o sulla veridicità delle dichiarazioni del minore.
L’unica valutazione possibile sul minore è quella relativa alla capacità di testimoniare (ex art. 196 c.p.p.). E invece tante consulenze affrontano i presunti fatti oggetto di causa alla stregua di un Magistrato.
Lo Psicologo e il Medico non hanno le competenze per esprimersi sull’abuso sessuale, prerogativa esclusiva del Giudice. Gli esperti hanno il solo compito di esprimersi sulla idoneità a rendere testimonianza che è cosa ben diversa dall’attendibilità del testimone.
Lo Psicologo che dovesse spingersi oltre l’art. 196 c.p.p. potrebbe correre il rischio di violare gli artt. 5, 6 e 7 del Codice Deontologico.
Iscriviti alla Newsletter via WhatsApp