Tribunale Civile di Bologna, ordinanza n. 10412 del 20/12/18.[…] alla luce delle sopra riportate considerazioni, il C.T.U. ha suggerito che:
– il bambino sia affidato ai Servizi Sociali di XXX;
– questi ultimi designino un coordinatore genitoriale competente in psicologia, sotto la cui direzione e osservazione avvengano gli scambi del bambino;
– sia predisposto un progetto che preveda un primo blocco di quattro incontri da organizzare il sabato e la domenica a fine settimana alternati dalle 10,00 alle 14,00 dopo pranzo alla presenza del coordinatore o di una persona di sua fiducia; in caso di esito positivo di queste prime visite, una seconda serie di altri quattro incontri dalla mattina alla sera senza osservazione diretta; qualora anche in tale ipotesi l’esito sia favorevole il bambino stia con il padre per l’intero fine settimana senza controlli; in seguito, si potrà organizzare la permanenza nel corso delle festività e delle vacanze; […] […] Il Collegio non ritiene invece opportuna la nomina di un coordinatore genitoriale. Invero tale figura non è prevista normativamente e andrebbe a sovrapporsi ai Servizi affidatari, duplicando i centri decisionali e di fatto aumentando le possibilità di contrasti.

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