CARTA DI NOTO LINEE GUIDA PER L’ESAME DEL MINORE  IN CASO DI ABUSO SESSUALE
1.     Nell’espletamento delle sue funzioni l’esperto deve utilizzare metodologie scientificamente affidabili e rendere espliciti i modelli teorici di riferimento utilizzati.
2.     All’esperto non deve essere sottoposto un quesito volto all’accertamento della verità sotto il profilo giudiziario.
3.     In caso di abuso sessuale intrafamiliare gli accertamenti dell’esperto devono essere estesi a tutti i membri del contesto familiare (compreso il presunto abusante) e, ove possibile, anche al contesto sociale del minore. Ove l’indagine non potesse essere espletata con l’ampiezza sopra indicata, l’esperto deve dare atto dei motivi di tale incompletezza. E’ deontologicamente scorretto esprimere un parere senza aver esaminato il minore.
4.     L’esperto deve in ogni caso ricorrere alla videoregistrazione o, quanto meno, all’audioregistrazione delle attività svolte, consistenti nell’acquisizione delle dichiarazioni o delle manifestazioni comportamentali. Tale materiale deve essere posto a disposizione delle parti e del magistrato.
5.     Al fine di garantire nel modo migliore l’obiettività dell’indagine, l’esperto avrà cura di individuare ed esplicitare le varie e alternative ipotesi prospettabili in base all’esame del caso.
6.     Nella comunicazione con il minore l’esperto deve: a) garantire che l’incontro avvenga in tempo, modi e luoghi tali da assicurare la serenità del minore e la spontaneità della comunicazione;  b) evitare, in particolare, il ricorso a domande suggestive o implicative che diano per scontata la sussistenza del fatto che è oggetto dell’indagine.
7.     Nel caso di pluralità di esperti, è opportuno favorire la concentrazione dei colloqui con il minore in modo da minimizzare lo stress che la ripetizione dei colloqui può causare al bambino.
8.     L’esperto deve rendere espliciti al minore gli scopi del colloquio, tenuto conto della sua età e della capacità di comprensione, evitando – in quanto possibile – di caricarlo di responsabilità per quello che riguarda gli eventuali sviluppi del procedimento.
9.     Deve tenersi conto che la sintomatologia da stress riscontrabile in bambini abusati è in genere rivelata da indicatori psico-comportamentali aspecifici, che, in quanto tali, possono rappresentare risposte a stress diversi dall’abuso quali, per esempio, quelli dovuti a conflitti o disagi intrafamiliari.
10.   Nel procedimento penale, i ruoli dell’esperto, dello psicoterapeuta o psico-riabilitatore sono incompatibili.
11.   L’assistenza psicologica in giudizio al minore sarà affidata ad operatore specializzato e si svolgerà in tutte le fasi e presso tutte le sedi giudiziarie in cui il caso di abuso è trattato.
12.   L’assistenza psicologica prevista dall’art. 609 decies c.p. deve essere svolta da persona diversa dal consulente e non deve, interferire in alcun modo con l’attività dell’esperto.  L’assistente psicologico non potrà esprimere valutazioni sull’attendibilità del minore assistito.
13.   Gli esperti consigliano vivamente che, ove possibile, le dichiarazioni del minore vengano, fin dal primo momento, raccolte e opportunamente documentate (mediante video o fonoregistrazione) dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero, con l’ausilio di esperti e comunque tenendo presenti i principi contenuti in questa Carta.   Auspicano, inoltre, in analogia con quanto avviene per i componenti delle sezioni di Polizia Giudiziaria presso le Procure della Repubblica per i Minorenni, che vengano istituiti, dalle Forze di Polizia, organismi in aggiornamento professionale permanente per l’intervento nei casi di abuso sessuale sui minori.
Noto 9 giugno 1996

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By Published On: 30 Dicembre 2013Categories: Linee Guida0 Comments on Carta di Noto I (1996)Tags: , Last Updated: 30 Dicembre 2013

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